La vicenda inizia nel 2003, quando il Tribunale di Firenze affida la figlia di tre anni ad una madre lasciando al padre la possibilità di vedere la piccola solo il mercoledi’ pomeriggio, dopo la scuola e fino alla mattina seguente. Nel gennaio 2009, pero’, in sede di modifica, al padre viene ridotto il diritto di visita, in quanto avrebbe dovuto riportare la figlia alla madre entro le ore 20.
Ma il padre non demorde e continua a tenere la figlia oltre l’orario statuito. La madre a quel punto solleva diverse denunce a carico del marito ai sensi dell’art. 388 cp.
Il Tribunale penale di Firenze, a conclusione del dibattimento, ha assolto questo padre Condannato dopo la separazione a vedere la figlia per non piu’ di tre ore infrasettimanali e perche’ il fatto non costituisce reato. Si tratta in ogni caso di una sentenza innovativa, che prelude a una giurisprudenza piu’ attenta alle aspettative dei genitori svantaggiati nella frequentazione dei figli, sollecitando implicitamente norme piu’ equilibrate.
La magistratura fiorentina ha dimostrato di saper distinguere tra un padre che elude un provvedimento e uno che invece ama sua figlia e che cenare con lei una volta alla settimana non può rappresentare assolutamente un fatto delittuoso.
Avv. Claudio Sansò
Coordinatore AMI NAZIONALE
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Il sonno della ragione genera mostri: l’eccezione che conferma la regola.
Saluti