Il principio generale secondo cui le somme versate, a titolo di mantenimento del figlio, sono irripetibili nonostante la revoca dello stesso assegno di mantenimento, non si applica nel caso in cui viene accertato che il beneficiario non è figlio di entrambi i coniugi.
E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n. 21675/2012 depositata in data 4 dicembre u.s.
Il caso di specie tratta di un uomo che ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado che ha respinto la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento del figlio minore. Il minore in questione, però, era risultato essere figlio della sola moglie.
La Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che il marito aveva eccepito tardivamente (nella comparsa conclusionale) il dolo e la malafede della coniuge in ordine alla paternità del minore.
A tale pronuncia il marito ha proposto ricorso per cassazione .
La Suprema Corte, tra le altre, dopo aver confermato l’irripetibilità delle somme versate nel caso di revoca dell’assegno di mantenimento, ha evidenziato che, nel caso de quo, detto principio non è stato applicato correttamente in quanto presuppone lo status di figlio di entrambe le parti del giudizio di separazione.
Ha, pertanto, cassato con rinvio la sentenza impugnata
Avv. Marianna Grimaldi
Segretario A.M.I. Salerno
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Giustissimo. Si deve evitare di fornire strumenti a certe donne permettendo loro di fare le furbe.