Corte Costituzionale: non automatica la perdita della potestà genitoriale in caso di condanna del delitto ex art. 566, secondo comma, C.P.

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Giustizia minorile. Delitti contro la famiglia.

Corte Costituzionale: non automatica la perdita della potestà genitoriale in conseguenza della commissione del delitto di cui all’art. 566, secondo comma, C.P. Illegittimità costituzionale dell’art. 569 C.P.

Sentenza n. 7 del 23 gennaio 2013

 

Avv. Giuseppe De Marco (responsabile giustizia minorile AMI, distretto di Roma).

 

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 7 del 23 gennaio 2013, ha dichiarato illegittimo l’art. 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall’art. 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto; in contrasto, in particolare, con gli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione.

La questione di legittimità dell’art. 569 c.p. era stata sollevata dalla Corte di Cassazione, a seguito di ricorso proposto dai genitori di una bambina nata a Brescia nel 2000 contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di Brescia aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato a sua volta i genitori colpevoli del delitto ex art. 566, comma 2 c.p., per avere omesso di dichiarare all’ufficiale di stato civile la nascita della figlia entro il termine  di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, e ciò fino al 2005, occultando la neonata e sopprimendone così lo stato civile.

Oltre alla condanna alla pena prevista, entrambi gli imputati erano stati condannati, in applicazione dell’art. 569 c.p., alla perdita  – automatica – della potestà genitoriale sulla minore.

Nel fornire la soluzione del quesito di legittimità costituzionale, la Corte Costituzionale ritiene di coinvolgere i principi affermati da essa stessa nella sentenza n.31 del 2012, relativa alla fattispecie del delitto di stato di cui all’art. 567, secondo comma, del codice penale (delitto di alterazione di stato). L’automatismo che caratterizza l’applicazione della pena accessoria comprometteva in quel caso – e gli stessi rilievi valgono ora per il delitto di soppressione di stato – “l’interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione”. Anche per la soppressione di stato, afferma la Corte, valgono le stesse considerazioni di non necessaria “indegnità” del genitore che sono state evocate per la alterazione di stato.

La Corte sottolinea la perenne tensione in cui si trovano, da una parte, il carattere di automatismo  della sanzione accessoria e, dall’altra, le esigenze di personalizzazione del trattamento sanzionatorio e della sua necessaria finalizzazione rieducativa, per cui già la stessa Corte non aveva mancato di segnalare “l’opportunità che il legislatore ponga mano a una riforma del sistema delle pene accessorie “ (sentenza n. 134 del 2012).

All’irragionevole automatismo legale bisogna sostituire una valutazione concreta del giudice, in modo tale da assegnare all’accertamento giurisdizionale sul reato null’altro che il valore di “indice” per misurare la idoneità o meno del genitore di esercitare le proprie potestà.

La sentenza in commento si segnala anche per il  puntuale riferimento della Corte Costituzionale alla necessaria conformazione del quadro normativo agli impegni internazionali assunti dal nostro Paese sul versante pecifico della protezione dei minori. Infatti, vengono in discorso al riguardo:

–          la Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Itala con legge 27 maggio 1991 n. 176), il cui art. 3 primo comma stabilisce che in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente;

–          la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77), la quale stabilisce che, nei procedimenti riguardanti un minore, prima di adottare qualsiasi decisione l’autorità giudiziaria deve esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell’interesse superiore del fanciullo.

–          Le Linee Guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa su una “giustizia a misura di minore”, adottate il 17 novembre 2010 nella 1098^ riunione dei delegati dei ministri. Tra l’altro, infatti, il citato documento afferma espressamente che “gli Stati membri dovrebbero garantire l’effettiva attuazione del diritto dei minori a che il loro interesse superiore sia al primo posto, davanti a ogni altra considerazione, in tutte le questioni che li vedono coinvolti o che li riguardano”.

Dopo le due sentenze anzidette, con cui la Corte Costituzionale, nel breve periodo di due anni, dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art. 569 c.p., ha di fatto bocciato la perdita automatica della potestà genitoriale in conseguenza dei delitti ex artt. 566 e 567 c.p., è auspicabile a questo punto un intervento del legislatore preordinato alla riforma del sistema delle pene accessorie, in considerazione del preminente interesse del minore, da valutarsi caso per caso in ogni decisione che coinvolga i diritti e gli interessi dello stesso.

Scarica la sentenza della Corte Cost.sent.n.7 del 23 gennaio 2013

 

Commenti su Corte Costituzionale: non automatica la perdita della potestà genitoriale in caso di condanna del delitto ex art. 566, secondo comma, C.P.

  1. domenico palermo

    sono su questa linea di pensiero che antepone l’interesse del minore a tutto anche se si dovesse rivedere l’intera costituzione italiana e non…..complimenti all’avv. de marco

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