Con sentenza n. 21977 del 6 dicembre 2012, la Corte di Cassazione ha deciso che l’ex coniuge ha diritto al ripristino dell’assegno divorzile se le sue condizioni economiche si sono aggravate per il fatto di dover pagare una rata di mutuo per spese di ristrutturazione.
In primo grado, il Tribunale con sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico del marito un assegno divorzile per l’ammontare di 220 euro. La Corte d’Appello di Venezia, accogliendo l’appello dell’uomo dichiarava invece che nulla era dovuto alla ex moglie. Successivamente, però, la donna chiedeva “il ripristino dell’assegno adducendo il peggioramento delle sue condizioni economiche (condizioni di salute, accresciuta difficoltà di reperire un’occupazione lavorativa)” nonché la necessità di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria da effettuare nel fabbricato condominiale in cui era ubicata la propria abitazione, per le cui spese aveva fatto fronte con la richiesta di un finanziamento bancario. Inoltre, la signora adduceva il miglioramento delle condizioni economico-patrimoniali dell’ex marito che era entrato in possesso di alcune proprietà ereditate in precedenza e che aveva potuto cedere in locazione. Su ricorso per cassazione dell’ex marito, i giudici di legittimità motivavano il ripristino dell’assegno a carico dell’uomo considerando, tra le altre cose, l’esposizione debitoria contratta a tal fine dalla donna con l’acquisizione di un finanziamento bancario e non per l’esborso costituito dall’importo complessivo della quota dei lavori condominiali.
Avv. Claudia Depalma
Resp. Sez. Territoriale AMI Latina
Consiglio Direttivo AMI Lazio