E’ di pochi giorni or sono l’ennesimo e drammatico episodio di violenza domestica e sottrazione di minori avvenuto a Bologna. Nel settembre scorso il violento marito (originario di Kiev) ha picchiato a sangue la propria moglie, una signora di origine ucraina, che è stata costretta a oltre venti giorni di ospedale subendo alcuni delicati interventi chirurgici. Così facendo, grazie al pronto intervento delle Forze dell’Ordine e all’alta vigilanza della Magistratura all’energumeno è stato imposto un allontanamento forzato. Purtroppo, in disprezzo delle disposizioni, l’ex-marito si è allontanato, complice una scarsa attenzione degli assistenti sociali, dalla città portando i due figli (di 11 e 13 anni) nella lontana Kiev.
L’episodio ripropone con forza la questione, irrisolta, dei figli contesi e della sottrazione internazionale di minore.
Con l’avvento dei matrimoni misti e/o con l’aumento di cittadini stranieri sono aumentati in modo esponenziale i casi di genitori, padri o madri, che alla fine della relazione sottraggono i figli riportandoli nel paese d’origine. Il dramma vissuto dai piccoli è sotto gli occhi di tutti: figli che si trovano a vivere in un paese che non conoscono e spesso senza conoscere la lingua, a frequentare luoghi e scuole nuove, a perdere tutte le certezze.
La sottrazione internazionale di minore è un reato previsto e punito dal nostro ordinamento all’art. 574 del codice penale sulla sottrazione di persona incapace con la reclusione da uno a tre anni; la Cassazione con la sentenza n.5902 del 6 febbraio 2013 ha stabilito che la madre che impedisce al padre di incontrare il figlio è colpevole del reato di sottrazione del minore e/o mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice oltre a ledere il diritto del coniuge di esercitare il proprio ruolo genitoriale. Ebbene, ciò nonostante spesso accade che il rimpatrio del minore non venga subito eseguito dal giudice straniero ovvero che ottenuto l’ordine di rimpatrio quest’ultimo non venga eseguito dalle forze dell’ordine in loco e se a ciò si aggiunge l’inadeguatezza delle misure previste dall’art. 574, resta l’amara consapevolezza che a farne le spese sono ancora una volta i figli.
Avv. Katia Lanosa
Tesoriere Nazionale AMI
Presidente AMI Emilia Romagna