Sentenza tribunale: brasiliano sposato con italiana, era stato espulso
REGGIO EMILIA – Non si puo’ escludere il legame affettivo tra i coniugi e quindi il proseguimento del matrimonio solo perche’ il marito ha cambiato sesso, restando pero’ maschio all’anagrafe: lo ha stabilito, con un’ordinanza del 9 febbraio, il Tribunale di Reggio Emilia.
Il Tribunale ha infatti accolto il ricorso di un cittadino brasiliano transessuale, che e’ diventato donna ma risulta ancora anagraficamente registrato come maschio. Il brasiliano e’ sposato con una cittadina italiana da circa sei anni ed era ricorso contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari. La vicenda e’ stata resa nota dal Resto del Carlino. Dopo le nozze l’uomo si e’ sottoposto a una rettificazione del sesso e ha assunto comportamenti e aspetto di donna. La questura quindi gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare: secondo la polizia, il brasiliano avrebbe contratto un matrimonio fittizio e il cambio di sesso ne sarebbe la dimostrazione.
Il transessuale, che e’ stato quindi espulso, il 23 novembre 2012 si e’ opposto in tribunale dove il giudice civile Annamaria Casadonte ha accolto il suo ricorso riconoscendo il diritto al permesso di soggiorno. Nella sentenza il giudice ricorda che la Corte Costituzionale tedesca, nel 2008, defini’ illegittima una norma che imponeva lo scioglimento del matrimonio prima del cambio di sesso e sottolinea ”la non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto mantengano orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto; e’, cioe’, appurato che (…) possano avere in alcuni casi orientamento sessuale diretto nei confronti delle persone appartenenti non al genere da cui provengono ma al genere col quale si identificano”. Il giudice e’ perentorio anche sulla validita’ del matrimonio: ”E’ pacifico che il ricorrente sia legalmente coniugato con la cittadina italiana, non sussistendo dubbi in ordine alla celebrazione del loro matrimonio”.
”Nel nostro ordinamento e’ certamente consentita la permanenza del matrimonio pregresso anche dopo l’avvenuta rettificazione del sesso con intervento chirurgico. Soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, puo’ essere causa di divorzio”. Il giudice inoltre fa notare che i testimoni hanno confermato ”la convivenza fra i coniugi”, e un ”rapporto affettivo evidente ed intenso”. In letteratura”, scrive ancora il giudice Casadonte, “é riscontrata la non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto mantengano orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto. (…)
Ne consegue che se la relazione affettiva é condivisa dal coniuge, non si può affermare la carenza di convivenza more uxorio”. In altri passaggi della lunga sentenza, il giudice rammenta decisioni della Corte europea dei diritti umani, della Corte costituzionale tedesca e austriaca e altri casi in Svezia dove di fatto si considera “incostituzionale” lo scioglimento del matrimonio che viola “il diritto a proseguire nel matrimonio nonostante il mutamento del sesso”. In sostanza, nonostante il cambio di sesso, se i coniugi si amano e la moglie non ha intenzione di separarsi – e il transessuale non ha cambiato il sesso sulla carta di identità -, non si può separare la famiglia. Fra l’altro, il giudice ricorda che la questura non può entrare troppo, facendo indagini, su presunti matrimoni fittizi nella privacy e negli affetti di una famiglia. “Ogni ulteriore indagine sui sentimenti dei coniugi, sulla loro relazione, sul loro menage quotidiano, appare poco compatibile con la tutela che la Carta costituzionale all’articolo 29 assicura ai coniugi nel matrimonio”.
fonte ANSA