E’ PERSEGUIBILE PENALMENTE IL MARITO CHE TAGLIA I CAPELLI ALLA MOGLIE CONTRO LA SUA VOLONTA’

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La quinta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 10413, depositata il 06.03.2013, ha esaminato un caso singolare, quello di  un uomo trentanovenne – appartenente all’Arma dei Carabinieri – che aveva imposto alla moglie il taglio dei capelli a seguito di una lite per gelosia.

La Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d’Appello di Genova, che aveva inferto una dura condanna all’uomo per il reato di violenza privata aggravata, commesso in danno della moglie, stigmatizzando la condotta dell’imputato consistita nel minacciare la donna con le forbici e nell’imporle, per gelosia, il taglio dei capelli.

La Suprema Corte ha chiarito che correttamente il Giudice del merito aveva ravvisato, nel caso di specie, il reato di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., il quale «punisce non già il mero atto di umiliazione della persona offesa, ma quello posto in essere facendo ricorso alla violenza o alla minaccia ed estrinsecatosi nell’imposizione di un comportamento o di una omissione in violazione della libertà morale».

Tra i casi più disparati, che i Giudici sono chiamati spesso a scrutinare, quello innanzi citato rasenta la risibilità: un così futile motivo, la gelosia del marito, ha costato allo stesso – peraltro appartenente all’Arma dei Carabinieri – una condanna penale.

Non si può, tuttavia, non riflettere come, ancora una volta, l’amore verso la propria donna – se di amore si può parlare – sia divenuto “tossico” o “criminale”, come, purtroppo, assai di frequente accade  trasmodando in atti che ledono la dignità, la libertà fisica e morale, e, nei casi più estremi, la stessa incolumità fisica della donna.

Non occorrono gesti eclatanti di abuso contro la propria donna per incorrere in gravi responsabilità: come ha dichiarato con fermezza e decisione l’Avv. Gian Ettore Gassani, nel corso del programma di RAI 3 “Fuori TG” del 01 marzo 2013, “le donne subiscono violenze di ogni genere (morali, sessuali, fisiche, ecc.), spesso non refertabili in un Pronto Soccorso… un pugno però non è un reato minore, ma sovente l’inizio di una serie di violenze!”.

L’amore è un’altra cosa: è condivisione di sentimenti, di affetto, di un progetto di vita comune liberamente scelto e vissuto. Quando qualcosa si spezza nel rapporto di coppia, la violenza, fisica o psichica che sia, può solo inferire il colpo di grazia su un amore ormai finito e, a maggior ragione, non più recuperabile.

Emanuela Palamà – Avvocato AMI – Sezione distrettuale di Lecce

 

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