Il minore ha diritto a vivere ed essere educato ed accudito dai propri genitori biologici.
Tale priorità, però, non può essere considerata in astratto, ma valutata nel caso concreto, tenendo presente l’attitudine della famiglia biologica ad assicurare al minore una crescita sana ed equilibrata.
Tale principio è stato stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. 5013 del 28 febbraio 2013, Prima Sezione), alla cui attenzione è stato posta la questione riguardante un minore dichiarato in stato di adottabilità sia dal Giudice di primo grado che dalla Corte di Appello.
Il Tribunale aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore dopo aver constatato la mancanza di un contesto familiare idoneo ad una serena crescita psico-fisica del minore stesso.
Tale decisione veniva presa sia a causa delle gravi condotte della madre, sia a causa dell’incapacità del padre di crescere il minore e di proteggerlo dai comportamenti materni.
Dalle consulenze svolte, infatti, era emerso che la madre soffriva di gravi disturbi psichici che, non solo le impedivano di svolgere la propria funzione genitoriale, ma le compromettevano totalmente la sua capacità di autocontrollo, soprattutto nei confronti di chiunque si occupasse del figlio.
Gli zii materni prima, gli zii paterni poi e, infine, anche i nonni paterni, non erano riusciti a garantire al minore la stabilità e la serenità necessaria alla sua crescita, né a proteggere il minore dalla madre.
Il padre del minore proponeva ricorso in Cassazione sostenendo, come primo motivo, la violazione degli artt. 8, 10, 12, 15, 16 e 17 della Legge n. 184/1983 (Legge sulle adozioni) e l’inesistenza dello stato di abbandono del minore (presupposto necessario per la dichiarazione di adottabilità), dovuta alla sua presenza costante e alla presenza degli altri familiari.
Come secondo motivo, sosteneva la sua idoneità a svolgere il ruolo di padre. Idoneità evidenziata dalle relazioni dei S.S. e dalle risultanze della CTU.
Il tutore del minore, però, chiedeva il rigetto del ricorso.
La Suprema Corte, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, respingeva il ricorso del padre e confermava lo stato di adottabilità del minore, avendo ritenuto che, né la madre (a causa dei suoi disturbi psichici), né il padre e gli altri familiari (per non essere riusciti, in passato, a tutelare il minore dai comportamenti pregiudizievoli messi in atto dalla madre), erano in grado di garantire al minore una serena crescita psico-fisica.
E’ vero, infatti, che il prioritario interesse del minore è quello di vivere nella propria famiglia biologica (art. 1 Legge 184/1983), ma è altrettanto vero che, se la famiglia non è in grado di fornire al minore tutte le cure necessarie a soddisfare i suoi bisogni, si configura lo stato di abbandono e la conseguente dichiarazione dello stato di adottabilità.
Avv. Marianna Grimaldi
Segretario A.M.I. Salerno