Se è in corso un giudizio di separazione spetta al tribunale ordinario, e non a quello dei minorenni, adottare i provvedimenti contro i presunti comportamenti del genitore dannosi per i figli. Lo ha chiarito la Cassazione che, con la sentenza 4945 del 2013, ha risolto il conflitto di competenza sorto dalla causa iniziata da un padre che si era rivolto al tribunale dei minorenni per tutelare la figlia.
Secondo il padre, la figlia era stata danneggiata dalla condotta della madre. Il tribunale dei minorenni, però, aveva trasmesso gli atti al giudice ordinario, con la motivazione che la competenza a pronunciarsi è dell’organo che si occupa della separazione tra i genitori della minore. Non convinto, l’uomo propone ricorso per regolamento di competenza, ma la Cassazione lo boccia.
In materia di affidamento e di provvedimenti di decadenza dalla potestà – spiega la Corte – la competenza dipende dalla richiesta formulata e dal motivo per cui si agisce. Così – se in sede di separazione, è il giudice ordinario a pronunciarsi sull’affido – a lui è affidata anche la valutazione sulla “potenziale allegazione di un pregiudizio per il minore”, salvo il caso in cui l’azione non punti a ottenere “un provvedimento ablativo” della potestà. Del resto, competente a intervenire sulle vertenze nate tra i genitori circa l’esercizio della potestà è il giudice del procedimento in corso: nel caso concreto, si tratta del giudice ordinario di fronte al quale è in corso la causa di separazione.
La Cassazione conclude che, dato che si tratta di disciplina speciale, prevale sull’articolo 316 del Codice civile, che affida al tribunale per i minorenni la risoluzione delle controversie sorte tra i genitori circa l’esercizio “comune” della potestà e che si applica, dunque, solo se non è in corso alcun procedimento di separazione.