Caso Vividown contro Google: arrivano le motivazioni della Corte d’Appello a riportare un po’ di ordine.

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Sono uscite il 27 febbraio scorso le motivazioni della Sentenza della Corte d’Appello sul caso giudiziario che ha contrapposto il colosso americano e l’associazione Vividown. Il caso ha suscitato molto clamore, anche a causa della delicatezza della materia trattata: all’origine dei fatti, risalenti al 2006, la pubblicazione, su Google Video, di un video amatoriale nel quale alcuni ragazzi picchiano e maltrattano un loro compagno di classe disabile.  La causa era finita in primo grado con la condanna dei dirigenti di Google per violazione della privacy, condanna originale, che indubbiamente aveva scompaginato i punti di vista esistenti sulla materia, ma che aveva già suscitato, tra gli addetti ai lavori, la sensazione di una mancata aderenza alle regole normative vigenti.

Tale mancata aderenza è stata rilevata dalla Corte di Appello, che ha assolto gli imputati sulla base della combinata (e corretta, a giudizio della scrivente) interpretazione del D.Lgs 70/2003 sul commercio elettronico e del vigente Codice privacy. La Corte ha, infatti, dichiarato che per riconoscere la responsabilità di un provider deve sussistere a suo carico un obbligo giuridico di impedire l’evento e quindi, sia una posizione di garanzia, sia la possibilità effettiva e concreta di svolgere un’attività di controllo preventivo sulle attività illecite. Tale controllo non solo è difficilmente attuabile, ma è esplicitamente escluso dalla normativa citata che vincola gli interventi “censori” dei provider alle richieste e segnalazioni dell’Autorità Giudiziaria.

Ugualmente non sostenibile è apparsa alla Corte d’appello la violazione della privacy per trattamento illecito di dati, in mancanza dell’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (C.d. Codice Privacy). La Corte ha chiarito che il trattamento di dati riferibile a Google Video non può considerarsi coincidente con il trattamento dei singoli dati contenuti entro il video stesso, riportando, quindi, correttamente, l’obbligo d’informativa a carico dell’uploader, in quanto soggetto che ha la disponibilità del contenuto e lo carica in-line.

In sintesi, quindi, esclusa la responsabilità dei gestori del sito Google Video, chi risponde dell’illiceità del materiale immesso in rete? Naturalmente, dei soggetti che usano la piattaforma messa a disposizione da Google per caricare il materiale: quindi di tutti quei “burloni” (questa sede non ci consente l’uso di un termine più appropriato..) che trovano divertenti video di quel genere e in generale, dei loro genitori o esercenti la patria potestà, che rispondono, loro si, in un rapporto di garanzia, per le azioni e i danni commessi dal minore.

Da questo punto di vista, giuridico e morale, il rapporto genitori-figli passa anche attraverso la condivisione di un’analisi degli strumenti tecnologici, che non sono “giochi”. Non basta l’attenzione a proteggere il minore dalle aggressioni che, attraverso la rete, possono intaccare e minacciare la sua esistenza. E’ necessario anche costruire una coscienza critica del mezzo, proprio nel momento in cui da utente “passivo” il minore diventa soggetto “attivo”, in quanto regista e distributore di materiale (foto, video etc.) raccolto dalle sue esperienze quotidiane.

Tale materiale non è mai neutro, e deve essere formato e utilizzato con una coscienza critica ben definita e con una competenza tecnologica nella quale sono gli adulti i primi a doversi impegnare.

 

Avv. Elena Finotti – sez. territoriale Latina

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