Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 273 del 13 marzo 2013, ha condannato al risarcimento del danno non patrimoniale una moglie che, approfittando dell’allontanamento volontario del marito per un viaggio in Nigeria, aveva sostituito la serratura dell’abitazione e impedito a quest’ultimo, al suo rientro in Italia, di accedere alla casa familiare.
La moglie si è difesa affermando che era in atto una crisi matrimoniale, sfociata nell’indifferenza del marito nei suoi confronti e disinteresse al mènage familiare, oltre ad asserite condotte violente da parte dell’uomo. Tali motivi sono stati ritenuti irrilevanti dal giudice toscano e prive di valore scriminante.
Si legge nella motivazione come i coniugi, anche se da “separati in casa”, avevano continuato ad abitare nell’immobile, con la conseguenza che il marito aveva conservato la detenzione qualificata della casa familiare.
Irrilevante è stato ritenuto anche il fatto che l’uomo si fosse allontanato spontaneamente dall’abitazione per fare un viaggio, perché questo non si poteva intendere come cessazione della detenzione da parte dell’uomo, né come presupposto per legittimare lo spoglio da parte della donna.
Sulla base di queste premesse, la moglie è stata condannata a risarcire al marito la somma di 3.700 euro, per avere leso, in modo grave, il diritto inviolabile dell’altro coniuge a godere della casa familiare, tutelato dall’articolo 2 della Costituzione.
In conclusione il coniuge non può allontanare l’altro coniuge dalla casa familiare né sostituire la serratura di ingresso, ma per farlo dovrà necessariamente attendere la pronuncia del provvedimento temporaneo e provvisorio del giudice della separazione.
Avv. Claudio Sansò
Coordinatore Nazionale AMI
Presidente AMI SALERNO