La moglie perde il diritto di abitazione della casa coniugale e l’affidamento dei figli. Ecco i fatti: lei decise di approfittare delle vacanze estive per allontanarsi da casa e separarsi di fatto dal marito, portando con sé i figli.
Ebbene, la Corte di cassazione, con la sentenza 10719, ha deciso di addebitare la separazione alla madre e di affidare i figli al padre, sulla base del fatto, l’allontanamento dalla casa coniugale è giustificato solo da una situazione di grave intollerabilità che deve essere dimostrata dal coniuge “fuggitivo”. Gli Ermellini hanno ritenuto irrilevanti le eccezioni sollevate dalla ricorrente che parlava di una “vita di facciata” e dei tradimenti del coniuge. All’ex marito viene riconosciuto il diritto alla casa coniugale, anche se convivente more uxorio con un’altra donna, l’affidamento dei figli e un assegno di mantenimento per questi ultimi.
Si evince dalla lettura della sentenza come il comportamento della ex moglie, che aveva continuato a tenere i figli lontano dal padre anche dopo la notifica del ricorso di separazione, deve essere censurato, in quanto rappresenta prova della sua volontà di creare una distanza, non solo fisica dal padre.
Altro principio di estrema rilevanza, ricavabile dalla statuizione, è che “anche il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venire meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione può rilevare ai fini della dichiarazione di addebito di separazione allorché costituisca una conferma del passato e concorra a illuminare sulla condotta pregressa”.
Avv. Claudio Sansò
Coordinatore Nazionale AMI
Presidente AMI SALERNO