La sentenza della Cassazione n. n. 20274/2013 ha accolto il ricorso presentato dalla Procura di Palermo contro il non luogo a procedere pronunciato nei confronti di un padre che non aveva versato al figlio benestante l’assegno di divorzio.
Sembra paradossale che il mancato adempimento di una somma in favore di un figlio che non versi in stato di bisogno determini una sanzione di natura penale.
Ebbene la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la punibilità penale al di là dei requisiti richiesti dall’articolo 570 Cp, esplicitando che è irrilevante l’agiatezza del genitore che convive con il minore
Pertanto, per gli Ermellini il coniuge divorziato commette reato e rischia quindi la reclusione se disattende la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio non versando in favore del figlio l’assegno stabilito dal giudice. In altre parole, sussiste la punibilità penale al di là dei requisiti richiesti dall’articolo 570 c.p.
È bene precisare che il reato si configura soltanto nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal provvedimento di divorzio.
La distinzione non è di poco conto.
Ad avviso dei Supremi giudici, difatti, deve preliminarmente richiamarsi la completa autonomia tra il reato di cui all’art. 570 comma 2 cod. pen. ed il reato di cui all’art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970 n. 898 che, pur possedendo quale caratteristica comune l’inadempimento all’obbligazione fissata dal giudice civile, divergono quanto agli ulteriori elementi costitutivi, richiedendo il primo l’ulteriore condizione dello stato di bisogno del creditore, insussistente nel secondo caso, il cui elemento specializzante è costituito dalla presenza della sentenza di divorzio e di un assegno determinato in sede giudiziaria. Ne consegue che la disposizione speciale richiede sul piano economico un minus rispetto alla previsione codicistica situazione che evidenzia la totale autonomia delle fattispecie.
Avv. Claudio Sansò
Coordinatore AMI NAZIONALE
Presidente AMI SALERNO
Lo schifo non sta nel ritenere reato il mancato versamento dell’assegno che è dovuto perchè il figlio è di entrambi i genitori ed entrambi debbono contribuire proporzionalmente, semmai nell’eventuale esosità dell’assegno e nelle modalita di determinazione dell’ammontare o se l’assegno risulta sproporzionato tenendo conto di quanto dovrebbe mettere anche il genitore affidatario. Se poi qualche genitore vuol essere pagato anche per svolgere tale ruolo allora occorre vedere se uno dei due ha rifiutato la collocazione o l’affidamento del figlio. Ma se entrambi i genitori vogliono il figlio, una somma sproporzionata che vada oltre i veri fabbisogni del figlio nell’ammontare di contribuzione dei due genitori non è altro che un modo per favorire il genitore affidatario e punire il genitore spogliato del figlio.