Se il coniuge decide di cambiare sesso non c’è motivo per escludere un legame affettivo e quindi annullare il matrimonio. Lo ha stabilito, con un’ordinanza del 9 febbraio, il Tribunale di Reggio Emilia. Il Tribunale ha accolto il ricorso di un cittadino brasiliano transessuale, che è diventato donna ma risulta ancora anagraficamente registrato come maschio.
Il brasiliano è sposato con una donna da circa sei anni e aveva fatto ricorso contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari. La vicenda è stata resa nota dal Resto del Carlino. Dopo le nozze l’uomo ha cambiato sesso e ha assunto comportamenti e aspetto di donna. La questura quindi gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare: secondo la polizia, il brasiliano avrebbe contratto un matrimonio fittizio e il cambio di sesso ne sarebbe la dimostrazione.
Il transessuale, che è stato quindi espulso, il 23 novembre 2012 si è opposto in tribunale dove il giudice civile Annamaria Casadonte ha accolto il suo ricorso riconoscendo il diritto al permesso di soggiorno. Il giudice nella sentenza ha ricordato che la Corte Costituzionale tedesca, nel 2008, definì illegittima una norma che imponeva lo scioglimento del matrimonio prima del cambio di sesso. Il giudice è chiaro anche sulla validità del matrimonio: “È pacifico che il ricorrente sia legalmente coniugato con la cittadina italiana, non sussistendo dubbi in ordine alla celebrazione del loro matrimonio”. “Nel nostro ordinamento è certamente consentita la permanenza del matrimonio pregresso anche dopo l’avvenuta rettificazione del sesso con intervento chirurgico. Soltanto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, disposta con sentenza passata in giudicato, può essere causa di divorzio”.
Marito e moglie vivono isieme come confermato da alcuni testimoni. “In letteratura”, scrive ancora il giudice Casadonte, “è riscontrata la non infrequente ipotesi di soggetti che pur identificandosi nel genere opposto mantengano orientamento sessuale nei confronti dello stesso genere opposto. (…) Ne consegue che se la relazione affettiva è condivisa dal coniuge, non si può affermare la carenza di convivenza more uxorio”. In sostanza se i coniugi si amano e la moglie non ha intenzione di separarsi – e il transessuale non ha cambiato il sesso sulla carta di identità -, non si può separare la famiglia. “Ogni ulteriore indagine sui sentimenti dei coniugi, sulla loro relazione, sul loro menage quotidiano, appare poco compatibile con la tutela che la Carta costituzionale all’articolo 29 assicura ai coniugi nel matrimonio”.