Corte di cassazione – Sezione VI civile – Sentenza 19 febbraio-27 giugno 2013 n. 16271
Qualora il figlio non venga riconosciuto contestualmente dai genitori, al minore nel suo interesse deve essere dato il cognome di chi per primo l’ha riconosciuto non potendo prevalere un regime del “favor” per il patronimico: con questo principio la sesta sezione della Suprema corte con la sentenza 19 febbraio-27 giugno 2013 n. 16271 ha rigettato la richiesta del procuratore generale di una Corte d’appello favorevole all’apposione del doppio cognome.
La vicenda
Il procuratore generale presso la Corte di appello aveva proposto ricorso in Cassazione, affidato a tre motivi, contro il decreto con il quale detta corte, che si era pronunciata sul reclamo proposto dai rispettivi genitori di una bambina contro il provvedimento con il quale era stato disposto — a seguito di comunicazione dell’Ufficiale dello Stato Civile di un Comune – l’aggiunta al cognome materno di quello del padre — che aveva successivamente effettuato il riconoscimento della figlia naturale dei predetti coniugi. La Corte d’appello, infatti, aveva annullato il decreto reclamato, affermando in sostanza che l’attribuzione del cognome materno, scelto concordemente dai genitori, corrispondesse all’interesse della minore, costituendo, per altro, già un segno distintivo della personalità della stessa.
Le motivazioni della Suprema corte
Secondo i magistrati la “corte territoriale sulla base di una valutazione di merito insindacabile in questa sede, supportata da ampia ed esauriente motivazione, esente da incongruenze sul piano logico-giuridico (e di ceno non fondata sulla manifestazione della volontà dci genitori, ma incentrata soprattutto sull’interesse della minore), ha correttamente applicato il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, la scelta del giudice non può essere condizionata nè dal “favor” per il patronimico, nè dall’esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall’articolo 262 del codice civile, che presiedono all’attribuzione del cognome al figlio legittimo (Cass., 29 maggio 2009, n. 12670; Cass. 3 febbraio 2011, n. 2644)”. Nella sostanza, il Collegio non ha condiviso le argomentazioni espresse dal procuratore generale nella sua richiesta e ha ritenuto legittimo il comportamento dei due coniugi che hanno aggiunto al cognome materno quello del padre.
Il SOLE 24 ORE