Lui uno stimato professionista con studio e carriera da commercialista avviatissimi.
Lei con un recente passato di detenzione per reati contro il patrimonio e licenza media.
La sentenza in questione, n.16957 del 3.7.2013, ha completamente bypassato ogni valutazione sullo stile di vita dei coniugi, limitandosi a fissare un concetto già espresso in numerose altre sentenze che è quello dell’impossibilità di procurarsi mezzi economici adeguati.
Nessun rilievo per una serie di circostanze quali la responsabilità della ex moglie nel fallimento dell’unione o il completo disinteresse per l’unico figlio affidato in via esclusiva al padre.
Vale, anche in questo caso, la disparità reddituale e il “passato” da ex reclusa che rappresenta un limite, definito “oggettivo” dalla Cassazione, all’inserimento lavorativo.
Assegno divorzile concesso e valutato come assegno alimentare pertanto non ancorato alle disponibilità del marito ma solo allo stato di bisogno della moglie.