«Alienazione parentale», il rifiuto dei genitori spacciatori fa scattare l’adottabilità anche se vogliono accudire il minore.

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Necessario un idoneo percorso di cura psicologica per elaborare le esperienze traumatiche vissute con mamma e papà

Linea dura sull’alienazione parentale. E’ legittimo il collocamento presso un’idonea famiglia affidataria per il minore con gravi disturbi psicologici provocati dai genitori tossicodipendenti e spacciatori: scatta la necessità di un idoneo percorso di cura psicologica per elaborare le esperienze traumatiche vissute con i genitori. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 19582 del 27 agosto 2013, ha respinto il ricorso di una coppia contro la decisione della Corte d’appello di Bologna che ha dichiarato lo stato di adottabilità della figlia minore che ha riportato gravi disturbi psicologici e un’avversione verso i genitori disponendo urgentemente la sua collocazione presso una famiglia scelta dal Tribunale a scopo adottivo, con l’interruzione dei rapporti con i genitori e con la famiglia d’origine.

 

Il caso

A seguito di un’attività investigativa da parte del Nucleo operativo dei Carabinieri riguardante un gruppo di soggetti dediti allo spaccio di cocaina, è emersa che la coppia, entrambi tossicodipendenti e spacciatori, vivevano con la figlia minore in un’abitazione precaria dal punto di vista igienico-sanitario, e, a volte, veniva portata durante l’acquisto della droga.

Insomma, per la Suprema corte è congrua la decisione della Corte di merito che ha disposto il collocamento della minore presso un’idonea famiglia affidataria (da mantenersi segreta) disponendo che gli incontri genitori figlia continuassero a svolgersi in modo unicamente protetto escludendo qualsiasi altra uscita dalla struttura con facoltà di sospenderli se disturbanti. Ciò anche basato sul fatto che nessuno dei nonni della minore era adeguato ad accoglierla (in particolare i nonni materni per la situazione di aperto e irriducibile conflitto con la madre per lo stile di vita tenuta e i nonni paterni, invece, per l’appoggio acritico e assoluto alle scelte della coppia genitoriale).

Dunque, visto il rischio di eventuali «agiti da parte dei genitori» e di altre riattivazioni traumatiche per la minore (già in preoccupanti condizioni psicologiche) si era rilevata l’urgenza di attivare provvedimenti di protezione e un idoneo percorso di cura psicologica per la bambina che le permettesse di elaborare queste emozioni e dare un significato alle esperienze traumatiche vissute evidenziando, la necessità di una collocazione esterna al nucleo familiare.

Si legge in sentenza che «lo stato di abbandono ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale o irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quanto indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, per tale dovendosi intendere quella inidonea, per la sua durata, a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore. In tale prospettiva, il giudice di merito non può limitarsi a prendere atto del proposito, manifestato dai genitori, di riparare alle precedenti mancanze, ma deve valutare se il loro atteggiamento e i loro progetti educativi risultino oggettivamente idonei al recupero della situazione in atto, verificando non solo la sussistenza di elementi idonei a far ritenere che essi abbiano acquisito consapevolezza delle proprie responsabilità e dei propri compiti e siano pronti ad adempierli, ma anche l’eventuale presenza di altri parenti che, con il loro apporto, siano in grado di integrare o supplire alle figure genitoriali. La mera manifestazione della volontà di accudire il minore non costituisce infatti un elemento sufficiente a far escludere il rischio di una compromissione del suo sano sviluppo psico-fisico, in presenza di condizioni oggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento o comunque tali da impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale e materiale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dello stato di abbandono, tenendo presente che quest’ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori, ma è pronunciata nell’esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta il criterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del giudice di merito».

 

Da Cassazione.net

Commenti su «Alienazione parentale», il rifiuto dei genitori spacciatori fa scattare l’adottabilità anche se vogliono accudire il minore.

  1. Loredana Palaziol

    Leggo sempre con interesse i vs articoli e li apprezzo. questa volta mi permetto un’osservazione: perchè intitolare “alienazione parentale” una vicenda che non ha nulla a che vedere con la PAS? Non si corre così il rischio di ingenerare confusione su un argomento delicato e controverso come la “sindrome da alienazione parentale”? Come è noto alla clinica, non basta riscontrare un disagio psicologico nel minore, seppure grave, come quello descritto, per imputarlo ad una PAS. E neppure si può semplicisticamente parlare di “Genitore alienante” ogni qualvolta si riscontra un maltrattamento. Tra l’altro, non risulta sul versante clinico – scientifico , esistere la fattispecie della coppia genitoriale alienante , concetto in contraddizione con la specificità della PAS, che vede un genitore alienante contrapporsi ad un genitore vittima dell’alienazione.

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