Con la sentenza n. 21604 del 20 settembre 2013 la Cassazione ha accolto il ricorso di un’ex moglie contro la decisione di merito che le aveva ridotto quasi della metà l’assegno, in considerazione del fatto che uno dei due figli della coppia si era reso autonomo economicamente ed aveva lasciato la residenza della madre.
La prima sezione civile, ribaltando il giudizio della Corte territoriale, ha osservato come la decisione debba essere presa in base al contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione della vita matrimoniale e alla formazione del patrimonio comune ed individuale dei medesimi.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, la scelta della donna di rinunciare alla carriera ed alla posizione economica per dedicarsi esclusivamente alla famiglia, per tutta la durata del matrimonio, e cioè circa trenta anni, è comunque valutabile in termini di apporto economico al menàge, e, anche in sede di divorzio, dicono i giudici, all’ex moglie deve essere consentito di affrontare la vita beneficiando dello stesso tenore che aveva in costanza di matrimonio.
Dunque, se sussiste un gran divario fra i redditi delle parti (lui primario radiologo, lei casalinga), non può essere riconosciuto un assegno di soli 500 euro mensili, risultando inadeguato, non consentendo all’ex il godimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Sul punto, si legge in sentenza: «la liquidazione in concreto dell’assegno di divorzio, cha ha la funzione di tendenziale ripristino delle precedenti condizioni economiche dei coniugi, per ristabilire un certo equilibrio, deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio; e anche se è vero che il giudice di merito non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alle deduzioni e richieste delle parti, è tuttavia necessario che dia adeguata giustificazione della prevalente o esclusiva rilevanza attribuita a uno di essi».
Diritto.it Lucia Nacciarone