Una delle vicende che per tanto tempo ha catturato l’attenzione dei mass-media nazionali, finendo col dividere l’opinione pubblica, non ha tardato ad approdare nelle aule giudiziarie. Si tratta del caso di due coniugi piemontesi, i quali, grazie ad un intervento di fecondazione artificiale, nel 2010, divennero genitori in età avanzata: 70 anni lui e 57 anni lei. Tuttavia, il motivo per il quale i neo genitori, ad un anno e 18 mesi dalla nascita della bambina, sono balzati, loro malgrado, agli onori della cronaca giudiziaria, non è legato a tale aspetto, bensì all’avvenuta dichiarazione di adottabilità della minore, a causa dello stato di abbandono della piccola neonata. Le ragioni che hanno indotto il giudice di primo grado e la Corte di Appello di Torino a dichiarare l’adottabilità della minore, sono state condivise pienamente dalla I^ sezione Civile della Corte di Cassazione, la quale, per mezzo della sentenza del 23 settembre-8 novembre 2013 n. 25213, con fare certosino, ha argomentato in maniera chiara e puntuale ogni aspetto che giustifica quanto già stabilito nei due precedenti gradi di giudizio.-
Il fatto.
Come ricordato dalla Corte di Cassazione, la questione giudiziaria in esame prende le mosse da un preciso episodio, quello di “abbandono” della piccola neonata: “essa fu trovata dai vicini nell’auto posteggiata sotto casa, mentre stava piangendo; questi bussarono alla porta dell’abitazione, venne ad aprire il padre, il quale affermò che la situazione era sotto controllo: la piccola era in auto, ed egli stava raggiungendola, per andare ad incontrare la madre che era presso una amica, tutti insieme sarebbero tornati a casa.”
Ebbene, con riferimento a tale vicenda, la Corte sottolinea che non è solo l’episodio in sé, seppur grave, di abbandono della piccola bambina in automobile, in un orario notturno “ per una durata non istantanea, ma di una certa estensione”, ad aver fatto protendere i giudici per la dichiarazione di adottabilità e dello stato di abbandono della neonata(che all’epoca dei fatti aveva solo 1 anno e 18 mesi) bensì, rilevante è stato“ il comportamento dei genitori, caratterizzato da grave mancanza di attenzione nei confronti della bambina, da notevolissima sottovalutazione delle sue esigenze, essendo i genitori soltanto preoccupati di giustificarsi( il padre in tale occasione, ed entrambi i genitori successivamente) rispetto ai terzi.”
Le motivazioni.
Partendo dal principio secondo il quale “il bambino non può essere sottoposto a rischi traumatici diretti ad incidere in modo grave e definitivo sul suo sviluppo”, la Suprema Corte ha ritenuto che, dalle risultanze della CTU, espletata sia in primo grado che nel corso del giudizio d’appello, sono emerse delle circostanze precise e concordanti che inducono a ritenere che, nel caso de quo, ci si trovasse dinnanzi ad “ una situazione di mancanza di assistenza ( dunque di abbandono) da parte dei genitori (…) individua appunto la sentenza impugnata una grave ed irreversibile inadeguatezza dei genitori, in relazione alle esigenze di sviluppo della minore, che finisce per configurarsi come mancanza di assistenza, giustificante la dichiarazione di adottabilità”.
E’ dunque l’inappropriato modo di relazionarsi alla bambina che induce gli ermellini a ritenere che i coniugi sono “inadeguati” a svolgere il ruolo di genitori. Inadeguatezza che, secondo i giudici di Piazza Cavour, sarebbe emersa anche nel corso degli incontri protetti tenutisi a partire dal 2011, per via dell’immediato affidamento, al termine del giudizio di primo grado, della bambina ad una famiglia affidataria. Riferisce a tal proposito la Corte “si evidenzia una modalità particolarmente distonica dei genitori di rapportarsi con la bambina e di instaurare un rapporto con essa, ciò che si è ampiamente riscontrato anche negli incontri protetti”
Va comunque precisato che, la Suprema Corte, per fugare ogni dubbio sulle ragioni che l’hanno spinta a condividere le decisioni di primo e secondo grado, ha più e più volte ribadito che, la dichiarazione di adottabilità della neonata in questione “ è del tutto indipendente dall’età dei genitori: le inadeguatezze riscontrate potrebbero essere tali, anche in soggetti di assai più giovane età”.