Sentenza n. 45179 del 15 ottobre 2013 della suprema Corte di Cassazione Penale: una pronuncia che ha fatto scalpore.

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Ecco una sentenza destinata a far discutere gli addetti ai lavori e la gente per molto tempo.  Le sentenze devono essere rispettate, questo è vero, non possono essere immuni da critiche e rilievi tecnici in uno Stato di diritto come il nostro. In sintesi, per la Suprema corte costituirebbe una circostanza attenuante del reato (609 quater c.p.) il legame amoroso tra l’adulto e il minore infraquattordicenne.  Tale principio ci lascia stupefatti. La norma non prevede che il legame sentimentale tra un sessantenne e una bambina possa in qualche misura attribuire una minore gravità al fatto.  Pubblichiamo integralmente la sentenza n. 45179/2013 affinché nei dovuti modi tutti Voi la possiate commentare.

 

                                                                 AMI NAZIONALE

 

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 08-11-2013, n. 45179

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente –

Dott. GENTILE Mario – Consigliere –

Dott. FRANCO Amedeo – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.P., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 10 ottobre 2011 dalla corte d’appello di Catanzaro;

udita nella pubblica udienza del 15 ottobre 2013 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. Salvatore Staiano.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Catanzaro confermò la sentenza emessa l’11.2.2011 dal Gip del tribunale di Catanzaro, che aveva dichiarato L.P. responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 609 quater c.p., per avere compiuto atti sessuali con P.P., che non aveva ancora compiuto 14 anni, e con le attenuanti generiche e la diminuente del rito lo aveva condannato alla pena di anni 5 di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento dei danni in favore delle parti civili F.A. M., P.M., P.L. e P.P..

2. L’imputato, a mezzo dell’avv. Salvatore Staiano, propone ricorso per cassazione deducendo:

1) nullità della sentenza in relazione all’art. 34 c.p.p., art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b), e art. 179 c.p.p.; manifesta illogicità della motivazione. Ricorda che con l’appello aveva eccepito la nullità assoluta del decreto dispositivo del giudizio immediato e degli atti conseguenti, perchè emesso dal Gip che si trovava in una situazione di incompatibilità per avere già svolto funzioni giudiziali, determinandosi così una incompetenza funzionale. Non era praticabile la ricusazione perchè il decreto fu assunto a sorpresa, senza contraddittorio. In subordine aveva prospettato la illegittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 37, 454, 455 e 456 c.p.p., rispetto agli artt. 3, 24, 25. 97, 111, 76 (eccesso di delega, per violazione delle direttive alla L. delega n. 81 del 1987, art. 2, nn. 67 e 104).

L’eccezione – respinta dalla corte d’appello – viene riproposta in questa sede. Deduce che vi era incompatibilità ai sensi dell’art. 34 c.p.p., tra il Gip e il Gup che prescinde dalla emissione di atti definenti una fase o un grado, in quanto l’incompatibilità consiste nella pregiudicata imparzialità e terzietà del giudice. Nella specie, il decreto di giudizio immediato, costituendo l’esito di una valutazione in ordine alla sussistenza o meno della prova evidente al fine di consentire la contrazione del processo, non può essere assimilato ad una valutazione sulla ammissibilità della domanda del PM, ma costituisce un giudizio a tutti gli effetti, tanto che chi emette il provvedimento, alla stessa stregua di chi emette il decreto di rinvio a giudizio, non può più esercitare funzioni di giudicante nel medesimo procedimento. L’atto posto in essere dal giudice incompatibile è inficiato da vizio di incompetenza funzionale, riguardante la persona fisica del giudice, da cui deriva una nullità, rilevabile in ogni stato e grado del processo, che giustifica peraltro un annullamento dell’atto.

In via subordinata, ripropone la eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 37, 454, 455 e 456 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 (eguaglianza), 24 (effettività della difesa), 25 (naturalità e precostituzione del giudice), 97 (imparzialità e correttezza degli organi pubblici), 111 (imparzialità e neutralità della giurisdizione penale), 76, eccesso di delega per violazione delle direttive di cui all’art. 2, n. 67, (divieto di esercitare reiteratamente le funzioni di giudice nello stesso procedimento) e n. 104 della L. d. n. 81 del 1987 (omologazione di tutti gli istituti processuali ai principi stabiliti per il giudizio).

2) nullità della sentenza in relazione all’art. 453 c.p.p., e contraddittorietà della motivazione. Ricorda che con l’appello aveva impugnato l’ordinanza del Gup di rigetto della eccezione: 1) di inammissibilità della richiesta di giudizio immediato avanzata il 9.9.2010, perchè depositata oltre il termine di 90 giorni dalla iscrizione ex art. 335 c.p.p., avvenuta nella specie il 25.03.2010 e comunque di nullità del decreto di giudizio immediato per essere stato emesso sulla scorta di atti investigativi svolti dopo il termine specificato, in particolare dell’incidente probatorio svoltosi il 23.07.2010; 2) di inammissibilità della richiesta di giudizio immediato ex art. 453, comma 1 ter, perchè presentata quando ancora non erano perenti i termini per proporre ricorso per cassazione del procedimento incidentale in materia de libertate (era stata applicata misura cautelare in carcere in data 22.6.2010). La corte d’appello ha respinto queste eccezioni con motivazione erronea.

E difatti, in ordine alla eccezione di cui al punto 1), l’avere il giudice territoriale regredito la valutazione del Gip in ordine alla richiesta di giudizio immediato ad una valutazione di “ammissibilità” della domanda implicava un consequenziale inquadramento della sanzione, per l’assenza dei presupposti legali, nel regime della “inammissibilità”. Se la inammissibilità non viene rilevata in limine, vale la regola dettata per le impugnazioni dall’art. 591 c.p.p., comma 4, e può quindi essere dichiarata in ogni stato e grado del giudizio. Non vi è, poi, alcuna causa di sanatoria delle inammissibilità, ne è pensabile un’estensione delle cause di sanatoria previste per le nullità. La difesa aveva eccepito l’inammissibilità della domanda di giudizio immediato del PM per decadenza dei termini di presentazione della richiesta (90 giorni dalla iscrizione ex art. 335 c.p.p.) ovvero in assenza anche della perenzione dei termini di impugnazione dinanzi alla corte di cassazione. Si trattava quindi di inammissibilità. Peraltro è semplicistico l’automatismo di applicazione della nullità a regime intermedio considerandolo consequenziale alle nullità di cui all’art. 178, comma 1, lett. b), laddove si distinguono tra i presupposti individuati ex lege per l’attivazione di detto rito:

l’evidenza probatoria, che evoca un giudizio di valore, distinguendola dai presupposti la cui assenza è facilmente verificabile per la loro oggettività come il mancato rispetto del termine di novanta giorni, riconducibile all’art. 178, comma 1, lett. c) stante l’evidente violazione del diritto di difesa. La eccepita inammissibilità della richiesta di giudizio immediato non è poi sanata dalla scelta del rito, che non copre eccezioni irrinunciabili.

Ricorda inoltre che la richiesta del Pm ed il provvedimento del Gip si riferivano all’evidenza della prova e non all’ordine custodiale.

Peraltro la richiesta era motivata, in punto di evidenza della prova, sulla scorta di atti (in specie l’incidente probatorio), che si acquisivano dopo il termine di 90 giorni dalla iscrizione del L. nel registro degli indagati ed erano quindi inutilizzabili. Deduce inoltre che non è esatto che la richiesta di giudizio immediato di cui all’art. 453, comma 1 bis, implica il superamento della valutazione in ordine alla evidenza della prova, giacchè il legislatore ritiene quel giudizio introitato attraverso il titolo custodiale (cfr. art. 273 c.p.p.) che ne costituisce l’imprescindibile presupposto.

3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 609 quater c.p., comma 4, e art. 133 c.p.; contraddittorietà e carenza della motivazione. Lamenta l’erronea negazione dell’attenuante della minore gravità perchè ritenuta incompatibile con il danno apoditticamente ritenuto subito dalla minore, e con la condotta in contestazione per la consumazione del rapporto sessuale, protrattosi nel tempo. In sostanza, secondo la corte d’appello, non può essere riconosciuta l’attenuante in questione perchè vi è stata congiunzione carnale e perchè si tratta di minore di 14 anni. Sono state in tal modo introdotte oggettive “eccezioni” applicative dell’attenuante di cui all’art. 609 quater c.p., non previste e non volute dal legislatore.

Inoltre, la giustificazione è tautologica. In particolare non si è considerato che il fatto è avvenuto nell’ambito di una relazione amorosa.

4) nullità della sentenza in relazione all’art. 62 c.p., n. 6, e art. 133 c.p.; carenza e contraddittorietà della motivazione.

Lamenta la mancata concessione dell’attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 6, per avere il L. formulato prima che iniziasse il giudizio un’offerta reale di risarcimento dei danni nei confronti della minore, dei fratelli, di ciascuno dei genitori e del comune di Catanzaro. La decisione si basa su affermazioni di principio frutto di mere supposizioni, quasi ritenendo non ammissibile e riconoscibile l’attenuante in questione per reati di questa specie. E’ poi contraddittoria la motivazione sulla determinazione della pena base.

3. In prossimità dell’udienza la difesa ha depositato motivi nuovi con i quali illustra ulteriormente i punti relativi alla minore gravità del fatto ed alla offerta reale.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo – con il quale si deduce nullità del decreto dispositivo del giudizio immediato perchè emesso da giudice che si trovava in una situazione di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., per avere già svolto funzioni giudiziali – è infondato. Tutto il motivo, invero, si basa sull’assunto che il compito del giudice non si limitava ad una semplice constatazione della tempestività ed ammissibilità della domanda del PM, bensì consisteva in un vero e proprio giudizio sulla base di una valutazione di merito circa l’evidenza o meno della prova prodotta.

Si tratta però di un assunto non esatto, perchè nel caso in esame il giudizio immediato non è stato chiesto e concesso ai sensi dell’art. 453 c.p.p., comma 1, (ipotesi della sussistenza di una prova evidente), bensì ai sensi dell’art. 451, comma 1 bis (ipotesi che la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare). Ora, rileva il Collegio che, mentre nella prima ipotesi il giudice deve effettivamente compiere una valutazione di merito sulla sussistenza o meno di una prova evidente, nella seconda ipotesi invece non deve effettuare alcuna valutazione di merito, ma si deve limitare a rilevare se l’indagato si trovi in stato di custodia cautelare e se non sia trascorso il termine di 180 giorni dalla esecuzione della misura. In questo caso, quindi, non sono prospettabili (ed infatti non sono state prospettate) situazioni di incompatibilità che potrebbero incidere sulla imparzialità e terzietà del giudice. Il motivo deve quindi essere respinto, anche volendo tenere conto della eccezione del ricorrente che in questo caso, essendo stato il provvedimento emesso a sorpresa, non sarebbe applicabile il principio costantemente affermato secondo cui i provvedimenti adottati dal giudice che versa in una situazione di incompatibilità non sono affetti da nullità, in quanto le cause di incompatibilità non incidono sui requisiti di capacità del giudice, costituendo invece motivo di ricusazione, da far valere nei termini e modi previsti dalla apposita procedura.

2. Per la stessa ragione, è infondata anche la richiesta subordinata di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 37, 454, 455 e 456 c.p.p., in riferimento a diverse norme costituzionali, che si basa anch’essa sull’assunto inesatto che il giudice, nel disporre il giudizio immediato, avrebbe compiuto una vera e propria valutazione di merito circa l’evidenza o meno della prova prodotta. La proposta questione di legittimità costituzionale è infatti irrilevante ai fini del decidere perchè non riguarderebbe comunque l’ipotesi che si presenta nel caso di specie di giudizio immediato disposto ai sensi dell’art. 453, comma 1 bis.

La questione inoltre sarebbe irrilevante anche per la ragione per la quale la Corte costituzionale, con ordinanza n. 238 del 2008, dichiarò inammissibile per difetto di rilevanza analoga questione – avente ad oggetto l’art. 34 c.p.p., comma 2 bis, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che ha esercitato le funzioni di giudice per le indagini preliminari ad emettere il decreto di giudizio immediato -, ossia perchè non viene esplicitato in base a quale principio o regola processuale l’accoglimento della questione determinerebbe la regressione del procedimento alla fase anteriore all’emissione del decreto di giudizio immediato.

3. E’ infondato anche il secondo motivo.

Quanto alla dedotta inammissibilità della richiesta di giudizio immediato perchè depositata oltre il termine di 90 giorni dalla iscrizione ex art. 335 c.p.p., e comunque per essere stata fondata su prove inutilizzabili perchè acquisite dopo la scadenza del termine, va ribadito che nella specie non si è trattato di giudizio immediato disposto ai sensi dell’art. 453, comma 1, stante l’evidenza della prova, bensì di giudizio immediato disposto ai sensi dell’art. 453, comma 1 bis, nei confronti di persona che si trovava in stato di custodia cautelare, il quale prescinde dalla presenza di una prova evidente ed è soggetto solo al termine indicato dal detto comma 1 bis (180 giorni dall’esecuzione della misura) e non al termine di cui all’art. 454 (90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato).

Secondo la giurisprudenza, invero, “il presupposto dell’evidenza probatoria, che qualifica l’instaurazione del giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero, non trova applicazione nel caso di richiesta di giudizio immediato nei confronti di soggetto che per quel reato si trovi in stato di custodia cautelare” (Sez. 6^, 1.7.2009, n. 38727, Moramarco, m. 244804); “è abnorme, ed è pertanto ricorribile per cassazione, l’ordinanza con cui il G.i.p. rigetti la richiesta di giudizio immediato avanzata dal P.M. nei confronti di persona agli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 453 c.p.p., commi 1 bis e 1 ter, non per l’assenza dei presupposti previsti dalla legge, ma per la carenza del requisito dell’evidenza della prova, richiesto invece nella diversa ipotesi di giudizio immediato di cui all’art. 453 c.p.p., comma 1″ (Sez. 6^, 20.1.2011, n. 7912, Guarcello, m. 249476).

Inoltre, “E’ abnorme, perchè determina un’indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità per qualsiasi causa del decreto che dispone il giudizio immediato e ordini la restituzione degli atti al P.M., giacchè non è previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello tipico (art. 454 c.p.p.) attribuito al giudice per le indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta di giudizio immediato” (Sez. 1^, 25.10.2007, n. 46761, Gianatti, m. 238506; conf. Sez. 6^, 10.1.2011, n, 6989, C, m. 249563).

E’ quindi irrilevante ogni considerazione relativa alla utilizzabilità ed evidenza delle prove nonchè al termine di 90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato previsto dal comma 1.

4. Quanto alla dedotta inammissibilità della richiesta di giudizio immediato ex art. 453, comma 1 ter, perchè presentata quando ancora non erano perenti i termini per proporre ricorso per cassazione del procedimento incidentale in materia de libertate, va ricordato che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, “La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la relativa decisione sia divenuta definitiva.

(Fattispecie nella quale l’ordinanza del tribunale del riesame non era divenuta definitiva perchè impugnata con ricorso per cassazione)” (Sez. 2^, 6.4.2011, n. 17362, Caputo, m. 250078; conf.

Sez. 1^, 11.11.2010, n. 42305, Alikic, m. 249023; Sez. 1^, 21.12.2011, n. 3310 del 2012, Liotti, m. 251842; Sez. 2^, 15.6.2012, n. 35613, Prezio, m. 253896).

5. Infine, per completezza, può comunque ricordarsi che, secondo la giurisprudenza, “L’omesso espletamento dell’interrogatorio a seguito dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., benchè sollecitato dall’imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell’art. 183 c.p.p.” (Sez. 1^, 5.5.2010, n. 19948, Merafma, m. 247566; conf. Sez. 6^, 1.10.2007, n. 44844, Arosio, m. 238030; Sez. 6^, 13.10.2011, n. 5902 del 2012, Adiletta, m. 252065).

6. E’ invece fondato il terzo motivo, in quanto è in parte erronea e in parte contraddittoria la motivazione con la quale la corte d’appello ha negato il riconoscimento della attenuante del fatto di minore gravità di cui all’art. 609 quater, comma 4. La sentenza impugnata, invero, ha motivato questa statuizione in considerazione del fatto che l’atto sessuale consumato dall’imputato costituiva la forma più invasiva e, pertanto, più grave di lesione dell’altrui integrità psicofisica; mentre non rilevava che l’imputato non avesse adottato forme di violenza o coartazione verso la vittima. Erano poi irrilevanti il consenso della vittima e la circostanza che i rapporti sessuali si erano innestati nell’ambito di una relazione amorosa.

Ciò perchè il fatto che il L. avesse potuto provare un amore non meramente filiale verso la ragazza costituiva un sentimento innaturale, che comunque non aveva come ineludibile portato il congiungimento carnale. Un tale sentimento di affetto, anzi, avrebbe dovuto indurre il L. a preoccuparsi del corretto sviluppo psico-fisico della ragazza. Infine, l’imputato aveva dimostrato una notevole pervicacia.

In sintesi, secondo la corte d’appello, al di là delle frasi di stile, l’attenuante in questione non poteva essere riconosciuta perchè vi era stata congiunzione carnale e perchè si trattava di una ragazza minore degli anni quattordici, il cui consenso non rilevava. L’attenuante è stata quindi esclusa sulla base di elementi in realtà non voluti e non previsti dal legislatore, nonchè di una giustificazione tautologica. Invero, esattamente il ricorrente osserva che il reato in esame indica senza dubbio un disvalore;

tuttavia la prospettazione di una attenuazione in termini sanzionatori presuppone che, pur rimanendo fermo quel disvalore oggettivo, si possano ipotizzare ragioni mitigatorie attenuative, che certamente devono trarsi al di fuori di questo. La difesa aveva messo in rilievo che nel caso in esame, come emerge anche dalle sentenze di merito, l’atto sessuale si inseriva nell’ambito di una relazione amorosa; e che, sebbene l’abuso sessuale sia sempre connotato da grave invasività fisica, lo stesso nel caso di specie non poteva ritenersi invasivo allo stesso modo dell’ipotesi in cui avvenga con forza e violenza e al di fuori di una relazione amorosa, atteso che nel primo contesto derivano più contenute conseguenze negative alla minore sul piano psicologico.

La corte d’appello in sostanza ha omesso di prendere in esame le considerazioni della difesa, e si è limitata a negare l’attenuante per ragioni che però non sono conformi alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “la circostanza attenuante fondata sulla minore gravità del caso è riferibile tanto alle condotte di violenza sessuale (art. 609 bis c.p., comma 3), eventualmente aggravate per l’età inferiore ai dieci anni della vittima (art. 609 ter c.p., comma 2), quanto all’ipotesi di atti sessuali con minorenne di analoga età (art. 609 quater c.p., comma 4, in relazione all’art. 609 ter c.p., comma 2). Ne consegue che la ricorrenza dell’attenuante non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa, dovendosi piuttosto individuare dal giudice elementi di disvalore aggiuntivo, sulla base dei criteri delineati all’art. 133 c.p., rispetto all’elemento tipico dell’età inferiore ai dieci anni” (Sez. 3^, 9.7.2002, n. 37656, Capaccioli, m. 223672); “La circostanza attenuante della minore gravità nel reato di violenza sessuale non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa (nella specie infradecenne), essendo necessari a tal fine elementi di disvalore aggiuntivo sulla base dei criteri delineati dall’art. 133 c.p., comma 1″ (Sez. 3^, 26.1.2010, n. 11085, D.S., m. 246439) “in quanto, seppure gli atti sessuali commessi in danno di bambini in tenera età sono reati da considerare gravi per le ripercussioni negative sullo sviluppo del minore, non può escludersi che, per le circostanze concrete del fatto, tale delitto possa manifestare una minore lesività” (Sez. 3^, 10.5.2006, n. 22036, Celante, m. 234640).

In particolare la giurisprudenza ha osservato che, premesso che la minore gravità del fatto può ravvisarsi in presenza di una più lieve compromissione della libertà sessuale della vittima e dello sviluppo del minore, resta fermo che essa è il risultato di una valutazione che deve tenere conto di tutte le componenti del reato, oggettive e soggettive, nonchè degli elementi indicati nell’art. 133 (Sez. 3^, 1.7.99, Scacchi; Sez. 3^, 3.10.06, m. 235031). Si è, peraltro, precisato che, nell’utilizzare i parametri di cui all’art. 133 c.p., (ai fini del riconoscimento dell’attenuate speciale in parola), si deve avere riguardo solo agli elementi di cui al primo comma in quanto, quelli del secondo comma, possono essere impiegati solo per la commisurazione complessiva della pena (Sez. 4^, 4.5.07, m. 235730). Invero, poichè l’attenuante in discussione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato, assumono particolare importanza: la qualità dell’atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest’ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all’età), l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Sez. 3^, 29.2.00, Prillo della Rotonda; Sez. 3^, 24.3.00, Improta).

Nella specie, la corte d’appello, invece, nel respingere la richiesta di attenuante formulata dal ricorrente, ha focalizzato la propria attenzione solo su uno (il turbamento e le conseguenze patite dalla vittima anche in un’ottica futura) dei molteplici aspetti da prendere in considerazione; per di più, senza nemmeno dare prova di avere ancorato il proprio asserto su emergenze specifiche (sì che l’assunto si propone quasi come un’affermazione di principio frutto di mera supposizione). In particolare, la sentenza impugnata ha focalizzato la propria attenzione sulla esistenza degli elementi che caratterizzano la fattispecie criminosa (età e atto sessuale), ritenendoli incompatibili con la specificata circostanza, senza considerare e valutare gli ulteriori e attenuativi aspetti della vicenda prospettati dalla difesa, quali il “consenso”, l’esistenza di un rapporto amoroso, l’assenza di costrizione fisica, l’innamoramento della ragazza. Sul punto la motivazione è anche manifestamente illogica laddove riferisce gli effetti della dedotta relazione sentimentale all’imputato, anzichè alla ragazza. Manca poi la motivazione sulle ragioni per cui gli elementi addotti dalla difesa non possano qualificare la “minore gravità”; nonchè in ordine alla c.d. entità della compressione della libertà sessuale e al danno arrecato alla minore.

7. E’ fondato anche il quarto motivo, essendo effettivamente carente e contraddittoria anche la motivazione con la quale è stata negata l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, richiesta per avere il L. formulato prima che iniziasse il giudizio un’offerta reale di risarcimento dei danni nei confronti della minore della somma di Euro 40.000,00; al fratello della minore della somma di Euro 5.000,00; di Euro 2.500,00 a ciascuno dei genitori e di Euro 5.000,00 nei confronti del comune di Catanzaro (che li aveva accettati).

La sentenza impugnata ha negato l’attenuante avendo ritenuto incongrue le somme offerte in considerazione della rilevanza e della portata dei beni interessi, anche di rango costituzionale, oggetto di lesione, sicchè non poteva assumersi come sufficiente ed idoneo parametro di valutazione e liquidazione quello equitativo puro, ma dovevano considerarsi tutte le componenti del danno, ed in particolare la lesione cagionata alla dignità della minore, attraverso condotte che ne avevano compromesso il regolare sviluppo psico-fisico e le capacità di relazione sociale, tenuto conto, sotto tale profilo, della condizione di isolamento in cui la P. aveva vissuto nel corso della relazione con l’imputato e della maturazione di un distorto modello di rapporti interpersonali, foriero di inevitabili conseguenze sull’assetto di vita della minore. La corte d’appello ha poi parlato di un assetto psicologico inevitabilmente alterato, con serio e grave pericolo che gli effetti dello stress post-traumatico si ripercuotano sul futuro della ragazza condizionandone negativamente e definitivamente l’assetto di vita personale e di relazione, e ciò pur in assenza di qualsiasi accertamento descrittivo di vera e propria malattia.

Si tratta di una motivazione meramente apodittica e presuntiva, perchè si ammette che è mancato qualsiasi accertamento scientifico medico o psicologico sui danni concreti subiti dalla minore e di motivazione altresì contraddittoria, perchè si afferma contemporaneamente che la liquidazione del danno non può basarsi su criteri equitativi, sicchè dovrebbe fondarsi su basi concrete, che però non vengono individuate nè scientificamente accertate. La sentenza impugnata, invero, non fornisce alcuna prova di avere ancorato il proprio asserto su emergenze specifiche. Manca comunque qualsiasi puntuale e reale valutazione del danno al fine di poterne definire la capacità risarcitoria integrale della offerta reale o della manifestata volontà risarcitoria. Esattamente il ricorrente lamenta che la motivazione si risolve in una affermazione di principio frutto di mera supposizione, quasi da ritenersi non ammissibile e non riconoscibile l’attenuante invocata per reati di questa specie. Fra l’altro, la sentenza non risponde adeguatamente al motivo di appello con cui si lamentava l’incongruità della sentenza di primo grado, laddove, pur descrivendo la madre come colei che aveva “irresponsabilmente soprasseduto su episodi allarmanti” e il padre come “figura assente nella vicenda”, aveva poi giudicato incongrua la somma offerta. La corte d’appello, infatti, ha respinto la censura con mere illazioni, sostenendo che i genitori, oltre alla disgregazione familiare, avevano subito “una condizione di chiaro patimento personale derivante non solo dalle serie preoccupazioni, che nell’ottica genitoriale, le vicende della figlia ponevano loro in termini di corretto sviluppo psico-fisico della minore, ma anche dalla negazione del loro ruolo genitoriale rispetto alle scelte ed all’assetto di vita della figlia minorenne”. Si è però omesso di considerare e valutare le specifiche contestazioni mosse sul punto dalla difesa, che aveva eccepito come nessuna preoccupazione genitoriale fosse stata manifestata nel corso della vicenda che, pur conosciuta dalla madre, si era lasciato che si protraesse per alcuni mesi. La difesa, in particolare, aveva specificamente eccepito: che il padre era rimasto sempre assente ed era comparso solo per chiedere il risarcimento dei danni; che il comportamento della madre era stato già censurato dal giudice di primo grado; che il fratellino già non viveva con la sorella; che la famiglia era già distrutturata prima della comparsa dell’imputato; che la solitudine della ragazza apparteneva già ad un vissuto precedente, tanto che dalla sentenza di primo grado risulterebbe che cercasse il L. proprio per colmare un vuoto affettivo; che pertanto dovevano considerarsi congrue le somme offerte come risarcimento del danno, compresa quella di Euro 40.000,00 offerta per la ragazza. La sentenza impugnata ha in sostanza omesso di rispondere a queste specifiche eccezioni, e non ha offerto una dimensione quantitativa derivante da dati fattuali concreti, anche per l’inesistenza di una consulenza psichiatrica o psicologica sulle conseguenze dannose del reato.

8. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata in ordine alla valutazione sul riconoscimento dell’ipotesi attenuata del fatto di minore gravità e della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, con rinvio per nuovo giudizio al giudice del merito.

Il giudice di rinvio, peraltro, dovrà necessariamente compiere una nuova globale valutazione dell’intero trattamento sanzionatorio, nell’ipotesi che accolga entrambe, o anche una sola, delle suddette attenuanti.

L’ultimo motivo di ricorso – con il quale si censura anche la motivazione sulla determinazione della pena base – resta pertanto assorbito, ma non precluso. Il giudice del rinvio, quindi, anche qualora ritenesse non concedibile nessuna delle dette attenuanti, dovrà comunque compiere una nuova globale valutazione del trattamento sanzionatorio alla luce anche delle eccezioni sollevate con il ricorso sulla contraddittorietà della giustificazione addotta dalla sentenza impugnata in punto di perimetrazione della pena base, fissata in misura alquanto elevata rispetto al minimo edittale. La sentenza impugnata ha invero giustificato la pena facendo riferimento alla gravità della condotta ed alla intensità del dolo, anche perchè il L. avrebbe dotato la ragazza di un cellulare per consentire “comunicazioni protette” e l’avrebbe indotta a costruire la falsa apparenza di una normale vita di relazione con un suo coetaneo per celare il proprio rapporto amoroso. Ciò però contrasta con quanto risulta da entrambe le sentenze di merito, le quali non indicano elementi di prova in ordine alla premeditazione nella dotazione del telefonino e nella costruzione di una falsa relazione con tale A., la quale al contrario viene invece spiegata come invenzione della ragazza volta a generare gelosie nell’imputato (pag. 2 della sentenza impugnata).

9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio in ordine alla valutazione sulle richieste attenuanti ex art. 609 bis c.p., u.c., ed ex art. 62 c.p., n. 6, restando assorbito, ma non precluso, il motivo relativo alla determinazione della pena base.

Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Catanzaro limitatamente alle richieste attenuanti ex art. 609 bis c.p., u.c., ed ex art. 62 c.p., n. 6. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013

 

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