Come spesso avviene Il Tribunale di Milano si distingue per l’applicazione di prassi procedimentali (leggasi rito Ambrosiano) differenti da quelle applicate negli altri tribunali italiani.
In questa occasione i giudici milanesi, della IX sezione civile, con decreto del 4.11.13, hanno stabilito che alle controversie relative ai figli nati fuori del matrimonio vada applicato il rito così detto “partecipativo”.
In buona sostanza, Il Tribunale di Milano reputa che anche nelle controversie tra genitori non uniti in matrimonio sia opportuno ricavare una fase preliminare di tipo conciliativo in analogia a quanto accade nel rito della separazione e del divorzio, che non è prevista nel rito camerale.
Tale modalità, che esalta il ruolo del giudice-mediatore, consente ai genitori di partecipare alla costruzione di una decisione comune, in cui il magistrato, pur mantenendo la sua terzietà, non impone una soluzione, ma suggerisce le determinazioni opportune per la conciliazione. Pertanto, in analogia con il procedimento di separazione e divorzio, il Tribunale può fissare un’udienza per il tentativo di conciliazione delle avverse pretese, in cui il giudice formulerà una proposta di accordo nell’interesse dei figli minori.
La prassi si allinea perfettamente alla previsione del nuovo art. 185 c.p.c, il quale prevede espressamente che il giudice, alla prima udienza o nel corso del giudizio, formuli proposte conciliative.
Avv. Claudio Sansò
Coordinatore Nazionale AMI
Presidente AMI SALERNO