Suprema Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile
Sentenza 10 gennaio – 7 febbraio 2014, n. 2815
Presidente Luccioli – Relatore Benini
La Cassazione, con la sentenza che si riporta ha affrontato un caso molto interessante relativo alle spese mediche e scolastiche che devono affronta gli ex coniugi per i figli e tutto quello che ne consegue.
La Cassazione, nel caso di specie, ha affermato che “la questione attiene alla formazione del titolo esecutivo, quindi alla materia processuale, tanto che viene fondatamente censurata la violazione degli artt. 474 e 479 c.p.c. All’ordinanza con la quale il Presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell’interesse dei coniugi e della prole, è riconosciuta esplicitamente dall’art. 189 disp. att. c.p.c. la natura di titolo esecutivo, riguardo alle obbligazioni già definite nell’ammontare (ad es., il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli), non anche per le spese che debbano essere affrontate il prosieguo. In linea con la giurisprudenza di questa sezione, va riaffermato che nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l’insorgenza stessa dell’obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l’esatto ammontare (Cass. 29.1.1999, n. 782; 28.1.2008, n. 1758; 24.2.2011, n. 4543)”.
Non riesco a interpretare: il giudice che ha steso la mia sentenza di separazione giudiziale ha modificato l’art 708 cpc, non citando le spese universitarie e mediche. Devo fare un altro atto per averle? Oppure resta valido il precetto, precedente la sentenza di separazione giudiziale, dove le stesse erano state distribuite. Scusate ma non ho compreso, se poteste delucidarmi in merito. Grazie
Resta fermo l’atto precedente. Comunque le spese straordinarie non vanno elencate analiticamente.