La Suprema Corte di Cassazione (VI Sezione Civile – 24 febbraio 2014, n. 4304) ha chiarito che nel caso di un coppia mista (italo – siriana) che aveva celebrato le nozze all’estero, “nulla vieta che i coniugi possano adire il giudice siriano o quello italiano“.
In pratica, in un procedimento di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio, la Corte d’Appello di Milano dichiarava l’efficacia della predetta sentenza, emessa dal giudice siriano.
La Corte ha precisato che “ai sensi, dell’art. 64 lett. A) L. 218/95, la competenza internazionale del giudice straniero si accerta secondo i principi in ordine ai quali il giudice italiano esercita in casi analoghi la giurisdizione nei confronti dello straniero e, tra tali criteri, vi è il luogo di celebrazione del matrimonio previsto dall’art. 32 medesima legge. Nella specie, è pacifico che il matrimonio tra le parti fu celebrato in Siria e che entrambi i coniugi hanno cittadinanza siriana, oltre che italiana”.
Avv. Claudio Sansò
Coordinatore AMI NAZIONALE
Presidente AMI SALERNO