Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2472/2014, ha stabilito che non viola la privacy il coniuge che, ai fini della separazione, effettua dei controlli sulla situazione finanziaria dell’altro coniuge. Uno degli aspetti più controversi della separazione è quello di dimostrare le reali disponibilità di denaro dei coniugi. Durante le separazioni, infatti, questo è uno dei punti più discussi, perché spesso succede che quanto dichiarato non corrisponda alla realtà e alle effettive condizioni del coniuge o che perfino le parti non intendano dare comunicazione in merito alla propria condizione economica.
Già l’anno scorso il TAR del Lazio, con la pronuncia 9036/2013, si era espresso in questo senso dando la possibilità all’ex coniuge di accedere ai dati personali di natura finanziaria, nonostante si trattasse di informazioni sensibili.
La novità sta nel fatto che al fine di salvaguardare comunque la privacy dell’ex, il Consiglio di Stato non consente in alcun modo lastampa dei dati fiscali che potranno soltanto essere consultati ai fini della separazione. Non è dunque consentito estrarre copia materiale di quanto oggetto di accertamento.
Cosa dice il Consiglio di Stato
In caso di giudizio di separazione o divorzio prevale la tutela dei figli su esigenze connesse all’interesse in capo ai coniugi a mantenere una certa riservatezza su informazioni di tipo economico/finanziario.
E’ chiara la rilevanza di quanto statuito dal Giudice Amministrativo, visti i conflitti accesi solitamente in merito alle somme destinate al mantenimento della prole.
Durante la pendenza della causa il coniuge può visionare i dati fiscali dell’anagrafe tributaria contenente un archivio completo dei redditi e dei conti dei contribuenti. Si potrà dunque, senza estrarne copia, consultare i documenti fiscali per poter avere il quadro completo e dettagliato della posizione reddituale del coniuge, al fine di constatare le reali disponibilità economiche a beneficio dei figli. Saranno dunque consultabili conti, depositi e titoli o altre forme di risparmio che non sono più visionabili solo ed esclusivamente dalla Guardia di finanza e dall’amministrazione finanziaria.
Come sostenuto dal Consiglio di Stato, “la cura e la tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevale o quantomeno deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge”. Uno strumento con finalità antievasione come l’Anagrafe dei conti può trasformarsi in un modo per superare le reticenze dei coniugi sulle rispettive disponibilità economiche.
tratto da www.forexinfo.it