Avv. Giuseppe De Marco
(AMI, Distretto Lazio)
Si tratta del caso in cui la rilevanza di una sentenza si rinviene non tanto nella decisione stessa, confermativa difatti della disciplina legale, quanto nelle precisazioni che i giudici hanno ritenuto necessario dover fare. Le precisazioni, infatti, costituiscono, tra l’altro, una risposta a dubbi di costituzionalità o di vuoti normativi già sollevati dalla dottrina a proposito degli istituti giuridici in argomento.
La Corte Suprema di Cassazione, sezione I civile, con la sentenza n. 14794 del 30 giugno 2014, conferma la decisione presa dal Tribunale e ribadita dalla Corte di Appello, con la quale è stata rigettata la domanda, proposta dagli eredi, di annullamento del matrimonio contratto da un loro fratello.
Gli eredi affermavano che il matrimonio era stato contratto, a loro insaputa, in stato di incapacità di intendere e di volere del loro congiunto in quanto affetto da gravi patologie e con il contributo decisivo e in malafede della collaboratrice domestica.
I ricorrenti avevano invocato l’applicazione dell’art.428 del codice civile: gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio.
Per la Cassazione, però, si deve escludere l’importazione in ambito matrimoniale dell’art.428 c.c., trovando applicazione le norme speciali in tema di invalidità del matrimonio. Prevale quindi la disciplina di cui all’art. 127 (non trasmissibilità dell’azione) del codice civile: l’azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell’attore.
L’eccezione al principio generale è espresso nell’art.127 c.c., secondo la Corte, in modo coerente con la natura di atto personalissimo che è propria del matrimonio. La trasmissibilità dell’azione impugnatoria è ammessa ma può essere solo proseguita dagli eredi; si tratta appunto di eccezione, che conferma quindi la regola della natura personale della stessa azione impugnatoria.
E se il coniuge in vita non aveva impugnato il matrimonio? Esiste, come eccepito dai ricorrenti, un vuoto normativo?
La Corte di Cassazione afferma chiaramente che non si tratta di un vuoto normativo, ma di precisa scelta del legislatore “che trova giustificazione nel fatto che il coniuge incapace di intendere e di volere è legalmente capace e, quindi, esclusivo titolare del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio (art.120 c.c.), a differenza del coniuge interdetto il cui matrimonio può essere impugnato da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo oltre dal tutore e dal pubblico ministero (art.119 c.c.)”.
Tra il diritto personalissimo del soggetto di autodeterminarsi in ordine al proprio matrimonio e l’interesse degli eredi a far valere l’incapacità del medesimo allo scopo di ottenere l’annullamento del matrimonio, il legislatore – secondo la Suprema Corte – “in modo non irragionevole ha ritenuto preminente l’esigenza di tutela dell’autodeterminazione e, quindi, della dignità di colui che, non interdetto, ha contratto matrimonio”.
La sentenza è interessante, dicevamo, perché, oltre a chiarire le differenze tra gli istituti giuridici sopra richiamati, non trascura alcuni aspetti che inevitabilmente vanno considerati in tema di azione proponibile dagli eredi al posto o per o con un loro congiunto, che si trova o si trovava nella situazione fisica o psichica di incapacità di autodeterminarsi. La Corte nella sentenza fa riferimento all’esempio del coniuge poi deceduto che ancora era nei termini per promuovere l’impugnazione del matrimonio che, se non fosse concessa la possibilità agli eredi di impugnare, altrimenti resterebbe inattaccabile. “Si pensi ai casi in cui la sentenza d’interdizione non arrivi in tempo o il giudizio di interdizione non sia nemmeno introdotto, anche tenuto conto dell’evoluzione giuridica e sociale che ha limitato il ricorso all’interdizione a favore di uno strumento di assistenza meno afflittivo come l’amministrazione di sostegno…”.
A questo proposito sappiamo che la dottrina aveva già da tempo criticato la disciplina di cui all’articolo 127 del codice civile. Si osserva che finiscono per restare validi, in pratica, quei matrimoni celebrati fra un coniuge molto anziano, psichicamente debole e facile vittima di violenza, e un coniuge molto più giovane, motivato spesso da interessi economici.
La Cassazione, dopo aver ribadito che non ci sono dubbi di costituzionalità, ritiene necessario fare alcune importanti precisazioni, considerato che “…in effetti, l’interesse del de cuius potrebbe rimanere pregiudicato qualora l’ordinamento non apprestasse alcun rimedio in presenza di uno stato di incapacità (non legale) persistente e qualora sopraggiunga la morte prima che il coniuge abbia recuperato la pienezza delle facoltà necessarie a comprendere il significato giuridico e sociale dell’impegno matrimoniale assunto e, quindi, autodeterminarsi consapevolmente”.
Un simile vulnus può essere scongiurato tuttavia, secondo la Corte, “alla luce di una interpretazione sistematica ed evolutiva che ammetta la possibilità per l’amministratore di sostegno…di coadiuvare o affiancare la persona bisognosa nella espressione della propria volontà, preservandola da eventuali pressioni o ricatti esterni, anche relativamente al compimento di atti personalissimi”.
La Cassazione ritiene dunque che la portata assoluta del divieto di intervento nel compimento di atti personalissimi da parte di terzi possa essere ridimensionato attraverso la considerazione di numerosi indici normativi presenti nell’ordinamento:
“…si pensi all’art.411, ult. comma, c.c. che consente al giudice tutelare, nel provvedimento di nomina dell’amministratore o in uno successivo, di stabilire che determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti per l’interdetto o l’inabilitato si estendano al beneficiario dell’amministratore di sostegno; all’art.4, comma 5, della legge n. 898/1970 che…consente la nomina di un curatore speciale per proporre la domanda di divorzio; all’art.13 della legge n.194/1978 che ammette la richiesta di interruzione della gravidanza manifestata dal tutore della donna interdetta; all’art.6 della Convenzione di Oviedo (sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina) del 4 aprile 1997 che ammette il consenso del rappresentante ai trattamenti sanitari in caso di incapacità del paziente, ecc.”.
Nessun vuoto normativo dunque; anche il dubbio di legittimità costituzionale degli articoli 120 e 127 del codice civile può essere superato “aderendo a una interpretazione evolutiva e di sistema che offra alla persona coniugata o in procinto di contrarre matrimonio gli strumenti per esercitare, direttamente o indirettamente, il diritto fondamentale di autodeterminarsi nella scelta consapevole di impugnare il matrimonio e, in via preventiva, di contrarlo in condizioni di piena libertà e senza condizionamenti”.
Buon pomeriggio mi chiamo Gianfranco Liotta nato a Messina residente Messina cap. 98158 un informazione sono divorziato da circasette anni ed un figlio di undici anni che la madre non me lo fa vedere ed mi vorrei risposare in una chiesa normale…cosa ci vuole per fare annullamento e che tempo ci vuole!!! Il costo grazie distinti saluti