IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, nonche’ misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata;
Considerata la finalita’ di assicurare una maggiore funzionalita’ ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi
all’autorita’ giudiziaria
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d’appello
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non
hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia
di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non
e’ stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta,
possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma
delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice
di procedura civile.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al
comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute,
dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio
dell’ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la
corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri
sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del
Consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni
all’albo dell’ordine circondariale che non hanno avuto condanne
disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del
fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilita’ al
Consiglio stesso.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli
effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e
il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e’ disposta in grado
d’appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la
pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall’accettazione della
nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto
entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il
processo e’ riassunto il lodo non puo’ essere piu’ pronunciato. Se
nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il
procedimento si estingue e si applica l’articolo 338 del codice di
procedura civile. Quando, a norma dell’articolo 830 del codice di
procedura civile, e’ stata dichiarata la nullita’ del lodo
pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo
periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la
riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni
dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita’.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare
del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei
parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non
si applica l’articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice
di procedura civile.
Art. 2
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato e’ un
accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona
fede e con lealta’ per risolvere in via amichevole la controversia
tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi
dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della
procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti
indisponibili.
3. La convenzione e’ conclusa per un periodo di tempo determinato
dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
4. La convenzione di negoziazione e’ redatta, a pena di nullita’,
in forma scritta.
5. La convenzione e’ conclusa con l’assistenza di un avvocato.
6. Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni
apposte alla convenzione sotto la propria responsabilita’
professionale.
7. E’ dovere deontologico degli avvocati informare il cliente
all’atto del conferimento dell’incarico della possibilita’ di
ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
Art. 3
Improcedibilita’
1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una
controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di
veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra
parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo
stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo
precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4
marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di
pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila
euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e’
condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale.
L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e’
gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2 comma 3. Allo
stesso modo provvede quando la negoziazione non e’ stata esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la comunicazione dell’invito. Il presente comma non si applica
alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da
contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
2. Quando l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita
e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale la
condizione si considera avverata se l’invito non e’ seguito da
adesione o e’ seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua
ricezione ovvero quando e’ decorso il periodo di tempo di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice
di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione
relativi all’esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
4. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei
casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti
urgenti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali
procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque
denominati.
6. Quando il procedimento di negoziazione assistita e’ condizione
di procedibilita’ della domanda, all’avvocato non e’ dovuto compenso
dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale
fine la parte e’ tenuta a depositare all’avvocato apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, la cui
sottoscrizione puo’ essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche’
a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a
comprovare la veridicita’ di quanto dichiarato.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte
puo’ stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia
decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
Art. 4
Non accettazione dell’invito e mancato accordo
1. L’invito a stipulare la convenzione deve indicare l’oggetto
della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta
all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo’
essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di
quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di
procedura civile.
2. La certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito
avviene ad opera dell’avvocato che formula l’invito.
3. La dichiarazione di mancato accordo e’ certificata dagli
avvocati designati.
Art. 5
Esecutivita’ dell’accordo raggiunto a seguito della convenzione e
trascrizione
1. L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti
e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la
conformita’ dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
3. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o
compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice
civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la
sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere
autenticata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare un
accordo alla cui redazione ha partecipato.
Art. 6
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni
consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti
civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato puo’
essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione
consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui
all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10
dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in
presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori
di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli
effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono,
nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale,
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento
del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio. L’avvocato della parte e’ obbligato a trasmettere, entro il
termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune
in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata
dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui
all’articolo 5.
4. All’avvocato che viola l’obbligo di cui al comma 3, secondo
periodo, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al
periodo che precede e’ competente il Comune in cui devono essere
eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), e’ aggiunta la
seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del
matrimonio;»;
b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e’ aggiunta la
seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche’ di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.»;
c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e’ aggiunta la
seguente lettera:« d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».
Art. 7
Conciliazione avente per oggetto diritti
del prestatore di lavoro
1. All’articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le
parole “del codice di procedura civile” sono aggiunte le seguenti: «o
conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un
avvocato».
Art. 8
Interruzione della prescrizione e della decadenza
1. Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una
convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione
della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della
domanda giudiziale. Dalla stessa data e’ impedita, per una sola
volta, la decadenza, ma se l’invito e’ rifiutato o non e’ accettato
nel termine di cui all’articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale
deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza
decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero
dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.