Il nuovo processo di separazione e divorzio: la prassi del Tribunale di Vallo della Lucania.
Uno degli obiettivi della nostra sezione territoriale è monitorare la prassi del Tribunale di Vallo della Lucania, con l’intento di trovare soluzioni condivise.
Il confronto costante tra magistrati e avvocati è sicuramente un punto di partenza.
Il dott. Mariano Sorrentino, giudice del Tribunale, risponde ai nostri interrogativi sulle tematiche più “calde” in materia di separazione e divorzio.
Floriana Giordano
Responsabile AMI Vallo della Lucania
Intervista al dott. Mariano Sorrentino, giudice del Tribunale di Vallo della Lucania.
( a cura di Anna Patricia Cuomo e Annarita Ferrara).
D. La 1. n. 54/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico – in linea con i principi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo – l’affido condiviso, che trova il suo fondamento nel diritto del minore ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Cristallizza, in particolare, il principio della bigenitorialità quale comune responsabilizzazione della “coppia dei genitori”.
In che misura il Tribunale di Vallo della Lucania fa ricorso all’affido condiviso ?
R. Il Tribunale di Vallo della Lucania , nei procedimenti di separazione e di divorzio, tende ad
applicare con ampia prevalenza l’istituto dell’ affidamento condiviso, entrato in vigore con la l.
8.2.2006 n.54, conformemente al principio ad esso sotteso ed espressamente codificato (v. il
novellato art. 155 c.c.), a mente del quale in caso di separazione personale dei genitori il figlio
minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di
essere curati, istruiti ed educati da entrambi.
E’ giusto e doveroso che entrambi i coniugi mantengano ed esercitino con continuità le rispettive
responsabilità genitoriali anche nel periodo post crisi, nel preminente interesse morale e materiale
dei figli minori a crescere e a sviluppare la propria personalità, avendo come continuo e costante
punto di riferimento entrambi i genitori.
L’ affido condiviso, pertanto, essendo proteso a tal fine, viene applicato da questo Tribunale con
preferenza rispetto alle altre forme di affidamento della prole, e in primis rispetto a quella dell’
affidamento esclusivo ad uno dei coniugi.
D. Quando l’ affidamento ad entrambi i genitori può essere considerato contrario all’ interesse del fanciullo ?
R. L’ affidamento condiviso appare tendenzialmente inopportuno, salva una valutazione specifica del singolo caso concreto e dell’ assetto di interessi ad esso inerente, quando tra i genitori vi sia una
forte conflittualità ovvero abbiamo residenze molto distanti.
Gli effetti dell’ affidamento condiviso, invero, sono tanto più positivi per la prole quanto maggiore
sia la civiltà e la serenità dei rapporti tra i genitori, nonché la continuità dei loro contatti.
Con l’affidamento condiviso, infatti, entrambi i genitori sono chiamati a valutare congiuntamente e
concordare ogni singola scelta o decisione che riguardi i figli minori, afferenti le loro più disparate esigenze di vita, anche quotidiane, quali, ad es. le frequentazioni, l’attività scolastica, l’attività ricreativa, l’educazione religiosa, i viaggi ecc., così attuando, senza soluzioni di continuità, nel periodo successivo alla crisi e con riferimento ai rispettivi rapporti con la prole, l’indirizzo della vita familiare ex art. 144 c.c. che attuavano o avrebbero dovuto attuare durante la vita fisiologica della famiglia. Cambia, per effetto delle nuove norme sull’ affidamento condiviso, anche il ruolo del giudice, che passa da una prospettiva valutativa- impositiva ad una maggiormente promozionale e propositiva. Laddove, invece, via sia una esasperata conflittualità tra i coniugi (evidente soprattutto in presenza di comportamenti violenti di uno dei genitori), e questi a causa del fallimento del matrimonio o per qualsiasi altra ragione, non riescano a trovare un accordo su nulla, l’ affidamento condiviso rischia di produrre effetti addirittura pregiudizievoli per i figli, in quanto il disaccordo dei genitori bloccherebbe di fatto l’assunzione di ogni decisione riguardante le loro esigenze e i loro bisogni.
D. Quali sono i casi di conflittualità che inducono il giudice a ricorrere all’affido esclusivo?
R. E’ evidente che la conflittualità è insita nella disgregazione del rapporto coniugale. L’ interesse preminente dei figlio e il buon senso, che dovrebbe far considerare che per i figli la separazione è un trauma tanto più ampio e profondo quanto maggiore sia la conflittualità tra i genitori, dovrebbero, però, indurre i coniugi a rendere i rispettivi rapporti genitoriali impermeabili ai loro litigi, se proprio insopprimibili, evitando segnatamente di ingenerare nei figli rapporti di astio o di odio nei confronti dell’ altro e favorendo, invece, i rispettivi rapporti con i figli stessi.
Sotto questo profilo, l’introduzione dell’ istituto dell’ affidamento condiviso, imponendo alla coppia una pari responsabilizzazione nell’ esercizio dei doveri inerenti al rapporto di filiazione, si presenta anche quale strumento normativo di educazione e di moralizzazione dei costumi e dei comportamenti da assumere alla cessazione del rapporto familiare.
Tale soluzione offre inevitabilmente il fianco alla critica di chi osserva che, in tal modo, il genitore a cui molto probabilmente verrebbero affidati in via esclusiva i figli, possa di fatto accentuare la conflittualità con l’atro coniuge al fine di impedire in nuce la prospettiva di un affidamento condiviso.
L’ipotesi rende obbiettivamente difficile una risposta in astratto.
Starà al giudice l’arduo compito di assumere una decisione, valutando tutte le circostanze del caso sottoposto alla sua cognizione, e tenendo conto sempre l’esigenza di tutelare in via prioritaria i minori.
Il loro ascolto, in tali evenienze, soprattutto laddove abbiano un’ adeguata capacità di discernimento, potrebbe rivelarsi risolutivo.
Obiettive difficoltà, sorgono, sia pur in termini meno accentuati, quando vi sia notevole distanza tra i genitori, in quanto la lontananza (tra i coniugi e tra il genitore non convivente e i figli) costituisce un obiettivo ostacolo ad una presenza costante del genitore non convivente, sia sul piano decisionale, sia sul piano dei rapporti e delle frequentazioni con i minori. E’ evidente, infatti, che la buona riuscita dell’ affidamento condiviso presupponga il permanere di assidui contatti tra i figli e il genitore che non convive tra loro, così come tra i genitori stessi affinché possano assumere serenamente ogni decisione rilevante per la prole. Le difficoltà aumentano allorché alla lontananza purtroppo si associa, di regola, un maggior disinteresse del genitore non convivente, non tanto ai figli in sé, quanto ai singoli e specifici momenti che riguardano la loro vita e che pure richiederebbero un assiduo punto di riferimento bigenitoriale.
D. Provvedimenti del giudice e”superiore” interesse della prole.
L’art. 155 c.c. sancisce che sia il Giudice a stabilire quale sia il genitore collocatario, a determinare tempi, modalità della presenza del fanciullo presso ciascun genitore, a fissare la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione, all’educazione dei figli.
Quali sono gli aspetti che il giudice valuta e qual è il criterio che segue per regolamentare il diritto di visita e come lo disciplina ?
R. Il sottoscritto magistrato tende ad assicurare al genitore non convivente/ affidatario l’esercizio di un ampio diritto/ dovere di visita, coerentemente con il principio, poco anzi espresso, secondo il quale la costante presenza di entrambi i genitori nell’arco della crescita dei figli minori risponde all’ interesse di quest’ultimi.
L’invito che questo giudice rivolge sempre ai coniugi in sede di separazione o divorzio è di osservare il provvedimento regolante l’esercizio del diritto di visita con la massima concordia ed elasticità, al fine di consentire un perfetto adeguamento del suo esercizio alle abitudini di vita dei minori e ai loro impegni, ed anche al fine di evitare che i figli possano avere la non azzardata percezione di essere degli “ oggetti “ da consegnare e restituire in orari prestabiliti.
La regolamentazione dell’ esercizio del diritto di visita è dunque, a parere del sottoscritto, l’extrema ratio, da dettare ed applicare quando tra i coniugi vi sia una conflittualità tale da rendere impossibile qualsiasi accordo. Purtroppo nel diritto di famiglia le “intrusioni” del giudice sono tanto più penetranti ed invasive quanto maggiore sia la difficoltà, da parte dei coniugi, di una regolamentazione e soluzione pattizia dei problemi che sorgono.
Tendenzialmente questo Giudice assicura un maggior esercizio del diritto di visita in misura proporzionale all’ età del figlio.
Ad. es.., se trattasi di adolescente, si tende a prevedere il diritto di visita un paio di volte a settimana, nei week- end alternati, durante le ricorrenze festive ad anni alterni e per circa un mese nel periodo delle vacanze estive.
D. Se il minore rifiuta il rapporto con uno dei genitori, supportato, tra l’altro, dal genitore collocatario, quali sono i provvedimenti che sono stati presi nei confronti del genitore che abbia rifiutato di partecipare alla condivisione e quali i rimedi attivati in caso di un supporto psicologico fallimentare?
R. Quando il minore si rifiuta di avere contatti con l’altro genitore, il ricorso all’ esperto psicologico può rappresentare una valida soluzione, ed eventualmente anche il suo ascolto diretto da parte del giudice, soprattutto se il minore abbia un buon grado di maturità. E’ evidente, tuttavia, che in tali casi sia imprescindibile l’aiuto e la collaborazione di entrambi i genitori, soprattutto di quello affidatario / convivente, affinché faccia una lenta , costante e non invasiva opera di persuasione.
In caso di fallimento, il Giudice ben poco può fare altro, a parte la possibile denuncia al Pm in sede nei confronti del genitore affidatario/ convivente che fomenti il figlio contro l’altro, così facendogli maturare il rifiuto di vederlo, per inosservanza di provvedimento dell’ Autorità Giudiziaria.
D. Il minore viene obbligato a frequentare il genitore?
R. Non sarebbe abnorme, comunque, a parere del sottoscritto, sebbene mai scritto, un provvedimento che richiami espressamente l’obbligo per il minore di frequentare il genitore non convivente (unitamente all’ obbligo per il genitore affidatario di favorire tali incontri), ma la sua coercibilità sarebbe ovviamente impensabile
D. Quali sono le circostanze che il Giudice esamina per stabilire in che misura ciascuno debba contribuire alla cura, all’istruzione e all’educazione della prole?
R. Il sottoscritto , in relazione alla questione, non stabilisce alcunché.
E’ compito dei genitori prevedere in che termini debbano contribuire alla cura, all’ istruzione e all’ educazione della prole.
L’ ingerenza del Giudice in tali questioni familiari, altrimenti, sarebbe inammissibile, a meno che non si presentino condotte obiettivamente pregiudizievoli per l’interesse dei minori, in presenza delle quali il giudice potrebbe porre divieti assumere provvedimenti sanzionatori ex art. 709 ter c.p.c., o tutto al più suggerire soluzioni adeguate, ma mai sostituirsi ai genitori.
Quanto alla determinazione dell’ assegno di mantenimento del figlio, da parte del genitore non convivente/ affidatario, è ovvio che il Giudice debba tener conto di tutte le circostanze concrete: dal tenore di vita della famiglia prima della separazione, alle condizioni economiche e capacità di reddito dei genitori, dall’ età del minore ai suoi specifici bisogni, che potrebbero dipendere anche da ragioni di salute , ecc.
D. Operatori sociali, ascolto del minore e mediazione familiare .
In passato il consulente forniva al Giudice una “fotografia del sistema di famiglia” evidenziando le competenze genitoriali dei coniugi e le dinamiche relazionali con la prole.
Oggi il consulente, partendo dalla storia pregressa, valuta le risorse che ciascun genitore possiede per farle emergere e indirizzarle “in un progetto” che diventi protezione per il figlio. Compito del CTU sarà quindi di attivare un percorso più adatto per un nucleo familiare.
Quali sono i quesiti che il Giudice pone al CTU?
R. Nei procedimenti di separazione e di divorzio pendenti dinnanzi a questo Giudice il ricorso agli operatori sociali e alla familiare è pressoché nullo e sconta una diffusa diffidenza verso tali forme di “ definizione dei conflitti coniugali “.
Con particolare riferimento alla condizione della prole, il sottoscritto ritiene che il ricorso al consulente psicologo sia opportuno solo in presenza di fondato motivo di grave disagio dei minori, tale da poter condurre a patologie psichiche.
E’ necessaria, a tal fine, una seria, motivata e provata prospettazione di parte, che denunci ad. es. forme di abuso o di maltrattamenti .
Ciò essenzialmente al fine di troncare sul nascere la tendenza, diffusa soprattutto nelle controversie più conflittuali, ad invocare consulenze psicologiche per cercare di “ strappar” via i figli dall’ uno o dall’ altro dei genitori.
D. Elementi di valutazione il Giudice li trae anche dall’ascolto del minore.
In quali casi viene disposto e con che tempi e in quali luoghi si svolge l’ascolto?
R. Il giudice, secondo l’età del minore, può trarre naturalmente validi elementi di convincimento dal suo ascolto, esclusivamente nei giudizi contenziosi.
Nei giudizi consensuali l’ascolto dei minori non è praticato.
L’ascolto, secondo i casi, può essere effettuato nelle aule del Tribunale, naturalmente a porte chiuse, eventualmente con l’assistenza di uno psicologo, ed in presenza dei difensori delle parti, che dovranno rimanere rigorosamente in silenzio e formulare domande a mezzo del giudice o del consulente all’ esito dell’ ascolto.
Quando il minore è piccolo ( ad es. età dell’ infanzia) , è preferibile che venga ascoltato direttamente da un esperto presso la sua abitazione.
E’ competente, a parere del sottoscritto, il giudice della separazione o del divorzio .
Alcune pronunce collegiali di questo Tribunale hanno dichiarato l’ inammissibilità del ricorso ex art. 710 c.p.c. quando il giudizio di separazione o di divorzio sia ancora in corso.
D. Art. 709 ter c.p.c. a chi va presentato in caso di conflitto tra i coniugi in ordine all’affidamento dei figli nel corso della separazione?
Quali sono i provvidenti adottati dal tribunale di Vallo della Lucania in caso di ammonizione, risarcimento, condanna?
R. Il sottoscritto, fino ad ora, non si è mai trovato nella condizione di dover valutare di assumere tali provvedimenti.
D. Avverso i provvedimenti presidenziali è possibile proporre reclamo alla Corte di Appello ex art. 708, comma 4 c.p.c. o proporre istanza di revoca/modifica al Giudice Istruttore della separazione in corso.
Vi è sovrapposizione?
R. La reclamabilità dei provvedimenti presidenziali, prevista dall’ art. 708 ult. co. C.p.c. , nel testo novellato dalla riforma del 2005, costituisce una delle sue principali novità.
La nuova norma non è coordinata con quella che prevede il potere del Giudice Istruttore di revocare e modificare i provvedimenti presidenziali, rafforzato dalla l. 80/2005 .
Nel silenzio della legge , ritengo che il Giudice Istruttore possa modificare o revocare anche il provvedimento emesso dalla Corte di Appello in sede di reclamo – sebbene non manchi la forzatura di un giudice di grado inferiore che interviene su un provvedimento emesso da un giudice di grado superiore – in quanto i provvedimenti in questione sono pur sempre resi rebus sic stantibus e il GI, quale titolare del giudizio di separazione, si trova nella miglior condizione per esaminare e valutare gli elementi di giudizio che possano giustificare una revisione del provvedimento emesso dalla Corte di Appello.
Appare, allora, preferibile ritenere che il GI possa revocare o modificare l’ ordinanza della Corte di Appello solo in presenza di motivi sopravvenuti alla sua pronuncia.
Dubbi, invece, sorgono, a parere del sottoscritto, attesa la mancanza di un espresso riferimento normativo, sulla reclamabilità dei provvedimenti emessi dal Giudice Istruttore di revoca o modifica delle ordinanze presidenziali.
E’ indiscusso, infine, che il provvedimento della Corte di Appello emesso in sede di reclamo all’ordinanza presidenziale possa essere superato dal Tribunale in composizione collegiale con la pronuncia della sentenza all’ esito del giudizio. …
Certi prof so’ strani.Ma la gente e8 santra, in generale.Mia figlia e8 sempre stata sfigatissima, con i suoi.Gli ultimi due anni delle superiori incappf2 in una prof di italiano estremamente malvagia e non era manco la prima che trovava: gie0 alle elementari era stata massarata da una cosec, e io rimpiango di averla avuta giovanissima solo per questo: perche9 mi presero alla sprovvista e non seppi difenderla come la avrei difesa se fossi stata pif9 adulta.Questa delle superiori divenne un incubo, era determinata a convincerla che era scema. Offensiva, distruttiva, mortificante. In quinta, io avevo mia figlia in lacrime tutti i santi pomeriggi, pareva una malattia.Mio marito andf2 a parlarle e finec con lei urlante, una piazzata paurosa.Andai io e quasi non parlai: mi convinsi che era pazza e uscii cosec come ero entrata.Non c’era niente da fare.Tra l’altro, l’influenza negativa di questa donna si era estesa a tutto il consiglio di classe, erano tutti le0 a schifare gli alunni. A volte succede.Poi la Pupi prese in mano la situazione e decise che lei la maturite0, in quella scuola, non l’avrebbe fatta. Non voleva essere esaminata in una simile situazione.E, a marzo della quinta liceo, mi disse che voleva andare in Spagna.Subito.Ed io, pif9 pazza di lei, la appoggiai.Con il resto della famiglia che ci voleva sparare, entrambe, e il mondo che dava l’anno per perso.Traducemmo tutti i suoi documenti scolastici a tempo di record, trovammo gente disponibile al provveditorato spagnolo, facemmo una specie di miracolo e, ad aprile, lei era iscritta all’ultimo anno di una scuola equivalente alla sua in Spagna.A luglio fece la maturite0: aveva cambiato paese, professori, lingua e tutti i programmi. E la passf2.In due mesi, ce la fece.Una soddisfazione che non ti so manco dire.Un trionfo, porca miseria.L’ultimo giorno nella scuola italiana mia figlia ci andf2 apposta per fare il tema con la prof stronza.E invece del tema le scrisse una lettera.Me la raccontf2 dopo, nel pomeriggio.Una lettera gentilissima, garbatissima. Le raccontf2 di se9, dei sogni, delle aspettative deluse, della mortificazione, dell’insicurezza che le era venuta, della sofferenza dell’andare a scuola, tutte queste cose qua.Le disse: Io, con lei, ho smesso di essere capace di imparare. Una lettera molto bella, fu.Poi consegnf2 sto tema e, appunto, se ne andf2.Se a me capitasse una cosa simile come prof, credo che mi sparerei, guarda.Comunque mo’ fa l’universite0, la Pupi. In una lingua diversa da quella in cui e8 cresciuta.E la fa bene, e felicemente.Certe volte, l’obiettivo e8 sopravvivere alla scuola.
Com la richiesta urgente di modifica del provvedimento della Corte di Appello di Salerno il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania rifiutò l’affido condiviso con la motivazione della litigiosità dei coniugi e rimandò alla causa di divorzio la determinazione dell’assegno di mantenimento ben sapendo che il divorzio avrebbe avuto tempi lunghissimi. Così il ragazzo dall’età di 9 anni non mi vuole vedere ( prima avevo regolari visite mensili perchè lavoravo a Firenze) ora ne ha sedici e dopo due anni a Napoli, e altri due anni di lavoro a Vallo me ne sono tornato a Firenze e ho lavorato 13 mesi a Torino prima di tornare a Firenze. Ora ho smesso di lavorare così non prende più nulla nel frattempo ho evaso le tasse per più di 500000 euro e rotti e il figliolo se mi vorrà parlare fà sempre in tempo finchè campo. questo per quanto è dovuto e distinti saluti.