Le Associazioni Nazionali del settore famiglia e minorile, dopo anni di divisioni, finalmente sono riuscite a trovare un importante momento di unità e condivisione.
Il 6 agosto 2014 vi è stata una riunione storica presso la sede del CNF di via del Governo Vecchio. AMI, AIAF, Osservatorio sul diritto di famiglia, l’Unione Nazionale Camere Minorili e la Camera Nazionale in CamMINo erano presenti per discutere del Tribunale per la famiglia e delle Sezioni Specializzate del diritto di famiglia.
AIAF e Osservatorio da sempre sono schierati per le sezioni.
Noi dell’AMI, l’Unione Camere Minorili e la Camera Nazionale in CamMINo siamo a favore del Tribunale per la famiglia.
Al di là di questa differenza di vedute, di cui in seguito si parlerà in modo approfondito, la nota davvero positiva è che in quella stessa occasione è nato un tavolo tecnico permanente tra le cinque grandi associazioni di categoria.
Un segnale storico e in controtendenza rispetto alle profonde spaccature di cui l’avvocatura italiana è responsabile e vittima al tempo stesso.
Dunque le “cinque sorelle” si riuniranno almeno una volta al mese a Roma presso la sede del CNF per lavorare insieme verso un unico obiettivo, la vera riforma del diritto di famiglia sia sotto il profilo sostanziale che processuale.
Nel corso della riunione di ieri si è discusso del decreto legge del 12 settembre 2014 n. 133.
Tutte le cinque associazioni hanno mosso forti rilievi a tale legge per poi pervenire ad un documento comune contenente vari emendamenti.
Infatti se da un lato l’avvocatura ha acquisito prestigio e poteri con la negoziazione assistita, dall’altro occorre perfezionare questa legge in alcuni punti strategici.
Fermo il principio condivisibile che urge deflazionare il carico della giustizia civile, resta la necessità di non individuare rimedi che possono essere peggio del male.
Deflazionare si, creare altre storture e confusioni no!
Innanzitutto occorre chiarire che in tema di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio ci vogliono due avvocati. Il decreto non è chiaro.
Altra modifica. Pur apprezzando la possibilità degli avvocati di stipulare accordi dei coniugi per le separazioni e divorzi, si propone di trasmettere l’accordo al tribunale per l’omologa (previo parere del PM) e non all’ufficiale di stato civile.
In tal caso si evita l’udienza presidenziale ma si conserva un minimo controllo giurisdizionale.
Non è accettabile, sotto ogni profilo, che una vicenda familiare, finita in modo doloroso, possa essere mortificata come una mera pratica amministrativa.
Per questo l’intero art. 12 va eliminato.
In ordine al gratuito patrocinio occorre garantirlo anche nella fase di negoziazione.
Inoltre è necessario contemplare gli accordi assistiti dei genitori non coniugati in ordine all’affidamento e mantenimento dei figli. Grave questa ultima “dimenticanza” da parte del legislatore.
Oggi pertanto saranno inviati gli emendamenti al Governo.
Ecco lo schema:
Roma, 29 settembre 2014
Osservazioni e proposte sul decreto-legge n. 132 del 12.09.2014 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di giustizia civile).
Gentile Senatore,
in data 29 settembre si sono riunite nella sede del Consiglio Nazionale Forense le 5 associazioni specialistiche più rappresentative in materia di famiglia e minorenni: AIAF, AMI, Cammino, Osservatorio, UNCM.
I rappresentanti hanno esaminato il D.L 132/2014 in oggetto ed hanno condiviso la necessità di alcuni emendamenti che si riportano nell’allegato, fermo restando che in nessun caso in materia di famiglia, minorenni il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita dagli avvocati potrà costituire motivo di improcedibilità, né possono applicarsi le sanzioni di cui all’art. 4 conseguenti alla mancata risposta o al rifiuto dell’invito a stipulare la convenzione.
Sostanzialmente ed in estrema sintesi:
Modifiche all’art. 2: si è ritenuto di chiarire meglio che la procedura di negoziazione assistita deve prevedere la presenza degli avvocati di tutte le parti e di inserire un termine di durata massima della stessa
Modifiche all’art. 3: si è ritenuto di chiarire meglio che il beneficio del patrocinio a spese dello stato deve essere concesso anche per la procedura di negoziazione assistita che altrimenti sarebbe una procedura possibile solo per gli abbienti;
Modifiche all’art. 6: si è ritenuto che la definizione consensuale di separazione, divorzio, possa anche includere i procedimenti con figli minori o incapaci o portatori di handicap nonchè quella di affidamento e mantenimento dei figli anche dei genitori non coniugati, ma debba comunque ricevere l’omologa del tribunale, previo parere del PM; in caso che il giudice non omologhi, la procedura (convocazione delle parti) dà luogo al procedimento previsto all’art. 158 c.c., 2 co.; l’accordo acquista efficacia con l’omologazione. La modifica è resa necessaria anche per le procedure riguardanti coppie coniugate senza figli o con figli maggiorenni e indipendenti economicamente anche in relazione a una serie di disposizioni oggi vigenti ed, in particolare, all’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in tutte le cause matrimoniali e riguardanti i figli minorenni la cui necessità è stata anche ribadita dalla Corte Costituzionale. Conseguentemente sono state eliminate tutte le previsioni che divengono inutili e, quindi, i commi 3, 4, e 5.
Modifiche all’art. 11: è stato previsto che l’avvocato invii comunicazione delle procedure concluse con la procedura di negoziazione assistita e non la copia delle stesse, per motivi di privacy degli interessati (non è infatti né utile né opportuno che i contenuti siano inviati ai Consigli dell’Ordine di appartenenza; per il monitoraggio è sufficiente che i Consigli sappiano quante procedure ci sono state e con quale oggetto);
Modifiche all’art. 12: è stata eliminata integralmente la procedura dinanzi all’Ufficiale civile, perché incompatibile con una serie di disposizioni di legge (tra le quali sia quella relativa all’intervento obbligatorio del PM, prima ricordata, sia quella in materia di controllo giurisdizionale sull’assegno divorzile erogato una tantum). In ogni caso, diverrebbe una procedura inutile che ricalcherebbe quella dell’art. 6 dovendo essere necessariamente prevista l’assistenza degli avvocati. Infatti i congegni patrimoniali sottesi agli accordi di separazione e di divorzio -e comunque in materia di tutela di figli- sono delicati perché vi possono essere pressioni del coniuge forte nei confronti del coniuge debole; spesso gli accordi raggiunti direttamente dalle parti non sono coerenti con la normativa, ingenerano successivamente contenzioso, e non si sviluppano su un piano di pari dignità e pari garanzie. La formalizzazione davanti all’Ufficiale di Stato civile non potrebbe insomma prescindere dall’assistenza degli avvocati e la procedura prevista dall’art. 12 diverrebbe quindi un’inutile duplicazione della procedura di negoziazione assistita dagli avvocati di cui al precedente art. 6..
Chiediamo che gli emendamenti proposti vengano presentati. Ovviamente ciascuna associazione si riserva ulteriori considerazioni, osservazioni o richieste.
Disponibili ad ogni chiarimento e collaborazione, inviamo cordiali saluti.
AIAF, Il Presidente Avv. Luisella Fanni
AMI, il Presidente Avv. Gian Ettore Gassani
CAMMINO, Avv. Maria Giovanna Ruo
ONDF, Avv. Gianfranco Dosi
UNCM, Avv. Paola Lovati
Allegato: proposta di emendamenti sul DL 132/2014
Roma, il 30 settembre 2014
Redazione AMI Nazionale
oCCORRE GARANTIRE AL MINORE PER QUANTO POSSIBILE LA PRESENZA DI ENTRAMBI I GENITORI SENZA IN QUALUNQUE MODO MORTIFICARNE UNA A SCAPITO DELL’ALTRA. PARI DIGNITà E TRATTAMENTO DEI GENITORI FERMO RESTANDO I SACROSANTI DIRITTI DEL MINORE AD AVERE ENTRAMBI I GENITORI SOPRATTUTTO QUANTO ENTRAMBI DICHIARONO LA LORO DISPONIBILITà AD OCCUPARSENE. SE IN NOME DEL MINORE LA BILANCIA PENDE SEMPRE DA UN LATO, LA MADRE, ALLORA QUALUNQUE PROBLEMA MAI SI RISOLVERA’. PARITA ECONOMICA ED AFFETTIVA VERSO IL FIGLIO. DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DEL FIGLIO PER SCAGLIONI DI ETA’ E RELATIVA CONTRIBUZIONE PROPORZIONALE AL REDDITO DI CIASCUNO CON PRIORITA’ DI CONTRIBUIRE DIRETTAMENTE E CONTROLLORE CHE LA SPESA SIA DIRETTA AL FIGLIO.4