Due coniugi, dopo l’emissione di una sentenza parziale di separazione, hanno ripreso a vivere di nuovo insieme, ma il marito ha continuato a versare l’assegno di mantenimento.
Per la Suprema Corte, in questi casi, non si parlerebbe di avvenuta riconciliazione.
Per la Cassazione la riconciliazione avviene attraverso la ricostituzione del consorzio familiare ovverosia mediante la ripresa di quelle relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti che costituiscono la ricomposizione della comunione coniugale di vita.
Con l’ordinanza numero 24833 del 21 novembre 2014, la VI sezione civile della Corte di Cassazione si è espressa così “dopo la separazione la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la cessazione degli effetti della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non può consistere nel mero ripristino della situazione “quo ante”, ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione“.
Avv. Claudio Sansò
Coordinatore Nazionale AMI
Presidente AMI SALERNO