È una vicenda delicata, quella approdata di recente sul tavolo dei giudici del Tribunale federale.
Il padre, di professione medico, si era sposato nel 1984 e insieme alla moglie aveva messo al mondo due bambini, nel 1990 e nel 1991.
In seguito egli era diventato donna, cambiamento autorizzato nel 2010 dal Pretore del distretto di Lugano.
Nel contempo il medesimo pretore aveva sciolto il matrimonio della coppia, senza fissare alcun contributo alimentare per i figli, già maggiorenni.
Ma poco prima, nel 2009, i due figli avevano chiesto, sempre al Pretore del distretto di Lugano, che il padre versasse loro un contributo alimentare a decorrere dalla loro maggiore età e fino al termine dei loro studi universitari e postuniversitari. Una richiesta accolta dal Pretore con sentenza datata settembre 2011.
Il padre diventato donna, però, si è opposto alla decisione del Pretore, ricorrendo presso il Tribunale di appello del Canton Ticino. Ella contestava il principio del suo obbligo contributivo, il fabbisogno dei figli ed il loro reale impegno agli studi, nonché il proprio reddito e fabbisogno.
Con sentenza datata gennaio 2014, il Tribunale d’appello ha respinto il ricorso, confermando nel principio l’obbligo contributivo, riducendo tuttavia l’ammontare dei contributi.
Il medico ha così presentato un nuovo ricorso, stavolta al Tribunale federale, chiedendo la soppressione o in via subordinata la riduzione dei contributi di mantenimento, “a fronte della colpa esclusiva dei figli.”
I due figli, infatti, hanno rifiutato qualsiasi rapporto con il padre a seguito del cambiamento di sesso. Un comportamento, questo, che a detta della ricorrente giustificherebbe un rifiuto da parte sua del contributo di mantenimento.
Il Tribunale federale riconosce che un’assenza di ogni e qualsiasi rapporto personale, attribuita al solo comportamento del figlio, può giustificare un rifiuto del contributo alimentare. Ma i giudici di Losanna sottolineano altresì che vanno tenute in considerazione le circostanze dell’allontamento dei figli dal padre.
Il Tribunale federale ricorda che già il Tribunale di appello aveva evidenziato che a seguito del cambiamento di sesso del padre i figli non si erano più resi disponibili per il diritto di visita ed avevano rifiutato qualsiasi tentativo di riavvicinamento. I due figli avevano dichiarato che “mai avrebbero accettato di vedere il padre un giorno come donna”. I giudici sottolineano poi che le vicissitudini personali della ricorrente, divenuta un personaggio pubblico e tra l’altro candidatasi pure per il Consiglio di Stato ticinese, hanno creato “un certo imbarazzo ai figli”. E che nessun tentativo di mediazione ha mai permesso di riallacciare i rapporti tra il padre ed i figli.
Quindi, è vero che i figli non hanno “dato prova di grande indulgenza” nei confronti del padre, “né si sono sforzati per capire il travaglio che l’ha portato a diventare donna.” Ma è anche vero, scrivono i giudici, che nemmeno il padre “ha fatto prova di particolare comprensione nei confronti del disagio provocato in ragazzi ancora adolescenti al momento delle sue scelte, disagio ulteriormente acuito dalla vasta eco mediatica che le ha accompagnate.”
I giudici scrivono poi che “studi specialistici ammettono che l’interruzione dei rapporti fra un genitore che cambia sesso ed i figli non è un fenomeno raro” e che “i predetti eventi familiari hanno causato grande sofferenza ai figli, all’epoca adolescenti.”
Il Tribunale federale, con sentenza pubblicata oggi, ha quindi confermato la decisione del Tribunale d’appello del Canton Ticino, respingendo il ricorso e fissando le spese di giustizia a carico della ricorrente.
Tratto da Ticinonews