Se il marito decide unilateralmente di interrompere i cicli di procreazione assistita potrebbe incorrere nell’addebito della separazione. E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione ( sentenza 9 aprile 2015 n. 7132) che ha annullato la sentenza emessa in appello.
Afferma la Cassazione che i giudici di secondo grado non hanno tenuto conto dell’effetto impattante che tale decisione presa dal marito e riguardante l’abbandono del progetto procreativo, ha avuto sulla vita dei coniugi e sulla loro reciproca fiducia.
A differenza di quanto affermato dai giudici dell’appello che non avevano rilevato il nesso di causalità tra la decisione presa dal marito, avvenuta qualche anno prima, e la richiesta di separazione, la Cassazione ha chiarito che il lasso di tempo intercorso tra i due momenti, anche se ampio, non ha rilievo in quanto quell’episodio ha rappresentato il motivo scatenante della rottura dell’affectio coniugalis.
Avv. Claudio Sansò
Coordinatore AMI Nazionale
Presidente AMI Salerno
Sempre l’uomo la deve prendere in quel posto. Ma ancora non vi siete accorti di niente o ci marciate?