“Confessare anonimamente a una moglie di essere stata l’amante del marito costituisce reato di molestie. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 28493/2015, che ha condannato in via definitiva una donna che con tre telefonate anonime aveva riferito alla moglie particolari dell’infedeltà coniugale e di altre situazioni simili del marito con altre donne”, così l’avv. Gian Ettore Gassani, presidente nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti Italiani.
“Si tratta senz’altro – commenta il matrimonialista – di una sentenza rivoluzionaria, senza precedenti. Il fenomeno di ex amanti che svelano sui social network o a mezzo telefono relazioni con uomini o donne sposati non può non costituire reato, sia per molestie che per diffamazione. Tali comportamenti costituiscono sottili violenze che avvengono anche mediante la cosiddetta lettera anonima”.
E continua: “La legge e la giurisprudenza non avevano ancora individuato nel reato di molestie queste condotte, che spesso distruggono famiglie e danno il via a procedure di separazione o divorzio o addirittura a gesti violenti. In particolare, sui social network vengono scelleratamente diffuse notizie e immagini tese a screditare o a molestare persone che hanno allacciato relazioni extraconiugali”.
Infine: “Questa sentenza farà da apripista rispetto alla scia notevole di iniziative giudiziarie che saranno intraprese da chi non solo ha subito il tradimento ma si trova a dover affrontare anche gli sberleffi dell’ ex amante del coniuge”.
Rivelare l’identità del proprio ex amante sulla propria pagina Facebook costituisce un reato? E in tal caso, anche se si elimini il post?