Il Miur detta le regole per i rapporti tra il genitore separato non convivente con i figli e le scuole, cercando di garantire che possa occuparsi della loro istruzione, tutelando al contempo il diritto alla “bigenitorialità” di bambini e ragazzi. Con la circolare n. 5336 del 2 settembre scorso, infatti, il ministero dell’Istruzione afferma che tutti i dirigenti scolastici devono «incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non allocatario, di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli» e conseguentemente di facilitare agli stessi genitori l’accesso «alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extra scolastiche previste dal Pof».
E, per tradurre in pratica i principi, la circolare prevede alcune specifiche azioni amministrative:
l’inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura – anche al genitore separato/divorziato/non convivente dello studente interessato, anche se non «allocatario» (che non ha, cioè, i figli in casa in base all’atto di sepazione/divorzio).
l’individuazione di «modalità alternative» al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, nell’ipotesi in cui il genitore «non allocatario» risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente.
l’attribuzione della password per l’accesso al registro elettronico o diversamente l’utilizzo di altre forme di informazione veloce e immediata (sms o email) per le «comunicazioni scuola famiglia».
la richiesta della sottoscrizione, per presa visione, della “pagella” e dei principali documenti scuola-famiglia da parte di entrambi i genitori (l’allocatario e il non allocatario) quando non siano già in uso tecnologie elettroniche, ma moduli cartacei.
Infine, il Miur suggerisce di inserire, nella modulistica in uso, dove sia necessario acquisire l’assenso di entrambi i genitori e questo non sia possibile – ad esempio per l’autorizzazione a un trasferimento di scuola – una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Ecco il testo consigliato: «il sottoscritto (genitore che interloquisce con la scuola, di norma l’allocatario) consapevole delle conseguenza amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del Dpr 245 (rectius n. 445 del 28 dicembre 2000 ndr) dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori».
Con la conseguenza che, se la dichiarazione risultasse in seguito non vera proprio perché è mancato il consenso dell’altro genitore, in danno del dichiarante scatteranno tutta una serie di sanzioni (amministrative ma anche penali) legate alla falsità della dichiarazione.
Tratto dal Sole 24 ore .com
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-09-16/figli-separati-scuola-informa-due-genitori-104400.shtml?uuid=ACY3Xoy&refresh_ce=1
La circolare in oggetto che valore ha davanti ad un giudice tenuto conto che trattasi di atto interno alla pubblica istruzione?
quando un giudice non consente ad un genitore di occuparsi del proprio figlio dopo la separazione, ma lo costringe ad un assegno affinché l’altro se ne occupi, .. che valore vuoi che abbia -.-“