Dopo un lunghissimo iter, finalmente è stata approvata la Legge n. 2957 (Legge sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare), volta a modificare la L. n 184/1983 sulle adozioni.
Tale Legge esprime un principio di “buon senso” che per troppo tempo non è stato attuato.
In particolare, prevede che i minori che crescono con genitori affidatari, potranno essere adottati da questi, se risulta impossibile il loro ritorno nella famiglia di origine.
I genitori affidatari, pertanto, potranno adottare il minore con il quale convivevano da molto tempo e con il quale si era creato un forte legame affettivo.
Le innovazioni della predette Legge sono le seguenti:
L’art. 1 introduce tre nuovi commi (5-bis, 5-ter e 5-quater). Il comma 5-bis, consente alla famiglia affidataria di chiedere l’adozione del minore qualora questi venga dichiarato adottabile.
La coppia affidataria per poter procedere all’adozione, deve possedere gli stessi requisiti richiesti per chi fa domanda di adozione, ed in particolare l’essere sposati da almeno tre anni, escludendo così le coppie di fatto e i single.
La continuità delle relazioni affettive consolidate durante il periodo di affidamento è tutelata qualora dopo il periodo di affidamento il bambino faccia ritorno nella famiglia d’origine ovvero venga adottato da altra famiglia (comma 5-ter).
Ai fini della decisione circa l’adozione il giudice «tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltando il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento» (5-quater).
L’art. 2 prevede che «l’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte», introducendo dunque un’ipotesi di nullità, prima non prevista, nel caso in cui la famiglia affidataria non venga sentita.
L’art. 3 estende la procedura per la dichiarazione di adottabilità anche alle ipotesi di prolungato periodo di affidamento.
L’art. 4 interviene sulle adozioni in casi particolari e, in particolare sull’ipotesi relativa all’orfano di padre e di madre che oggi può essere adottato da persone legate da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. In questo caso, l’adozione è consentita anche alle coppie di fatto e alla persona singola; se però l’adottante è coniugato e non separato, l’adozione deve essere richiesta da entrambi i coniugi. L’art. 4 specifica che il rapporto “stabile e duraturo” è considerato ai fini dell’adozione dell’orfano di entrambi i genitori anche ove maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento.
Avv. Marianna Grimaldi – Segretario AMI Salerno
Mi permetto dal dissentire da questa normativa. Ho vissuto per anni nel campo dell’affido familiare e purtroppo se non gestito bene può diventare una scorciatoia alle lungaggini burocratiche dell’adozione.
Una Famiglia affidataria deve lavorare per il rientro, ove possibile, del bimbo all’interno della sua casa d’origine, cosa che purtroppo non si verificherà quando la famiglia penserà di poterlo tenere “per sempre”.
Anna Claudia Salluzzo
Però è anche una soluzione migliore quando il minore risulta adottabile. Diversamente potrebbe essere adottato da ancora un’altra famiglia, determinando così al minori ulteriori problemi.
per me la magagna sta nella scelta della famiglia affidatria e nel rischio di forzare un’adottabilità, lì dove si è scelta una famiglia che in realtà vuole adottare. Io ho avuto con me per un anno un bimbo che è stato poi adottato. oggi è un uomo e il legame è rimasto ma allo stesso tempo la consapevolezza che non era possibile il rientro. Altro problema che poi il legislatore mi dovrà spiegare, come farà la famiglia affidataria, conosciutissima dalla famiglia d’origine in quanto ne permetteva i rapporti, a non vedere il bimbo turbato dalle inequivocabili incursioni della famiglia originaria.