Durante la seduta di ieri, 14 ottobre 2015, è stata definitivamente approvata, senza modifiche, dalla Camera dei deputati, la proposta di legge n. 2957, dopo aver già incassato il 12 marzo scorso l’ok del Senato. Con la proposta viene rivisto il rapporto che intercorre tra procedimento di adozione e affidamento familiare, il cosiddetto affido.
Lo scopo è quello di riuscire ad assicurare il diritto alla continuità affettiva dei minori, riconoscendo alla famiglia affidataria un canale preferenziale per l’adozione. La normativa stabilisce che il periodo massimo di affidamento è di 2 anni. Tale durata può, poi, essere prorogata dal tribunale dei minori in caso in cui la sospensione dell’affido possa recare pregiudizio al minore.
In merito al contenuto della citata proposta di legge, di cui fanno parte quattro articoli, viene previsto un favore in virtù della valutazione positiva dei legami instaurati in ragione dell’affidamento. L’articolo 1, dispone, ai fini dell’adozione, un canale preferenziale a favore della famiglia affidataria, usufruibile nel caso in cui, asserito lo stato di abbandono del minore, risulti infattibile restaurare il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia d’origine.
La previsione di un simile percorso preferenziale si attiva soltanto se la famiglia affidataria soddisfa i requisiti per l’adozione stabiliti dall’articolo 6 della legge del 1983 (tra cui, stabile rapporto di coppia, idoneità all’adozione e differenza d’età con l’adottato). Altra circostanza che vede applicarsi il canale preferenziale è quella in cui l’affidamento si sia di fatto concretizzato in un rapporto prolungato e affettivamente stabile tra la famiglia affidataria e il minore.
Anche nei casi in cui il minore torni nella famiglia d’origine o, diversamente, venga adottato da una famiglia diversa da quella affidataria, conformemente all’interesse del minore stesso, la proposta di legge tende comunque a tutelare la continuità delle relazioni positive costruite con la famiglia affidataria.
All’articolo 2, la proposta legittima la famiglia o la persona cui viene affidato il minore a poter intervenire nei procedimenti che riguardano lo stesso. La norma, infatti, sancisce l’obbligo di convocare l’affidatario in tutti i procedimenti civili che concernono responsabilità genitoriale, affidamento e adottabilità riguardanti il minore affidato.
Le disposizioni sul procedimento davanti al tribunale per i minorenni, in merito alla decisione sull’adozione, vengo ampliate all’articolo 3 anche all’ipotesi di allungato periodo di affidamento. L’articolo 4, infine, disciplina l’adozione che riguarda l’orfano di entrambi i genitori. Questa viene estesa anche alle coppie di fatto e alla singola persona. Nel caso in cui la persona adottante sia coniugata ma non separata, la richiesta per l’adozione deve essere inoltrata da entrambi i coniugi.