Milano ha stabilito che il coniuge collocatario, qualora molto più abbiente dell’altro genitore, dovrà versare un mantenimento in favore di quest’ultimo per il tempo che questi trascorre con il figlio.
Tale provvedimento è motivato dalla evidente condizione economica di svantaggio in cui versa il coniuge non collocatario.
In tal modo viene tutelato il minore, al quale sono garantite le sue esigenze essenziali, anche quando sta con il genitore non prevalente, in relazione al tenore di vita goduto, e il genitore non collocatario che non vedrà allontanarsi il figlio da lui.
Altrimenti, una situazione troppo sperequata tra i coniugi andrebbe andrebbe a ledere il principio della bigenitorialità.
Avv. Claudio Sansò
Presidente AMI Salerno
Coordinatore Nazionale
Principio ineccepibile, infatti è parte integrante della L. 54/06 ove l’eventuale assegno perequativo era previsto testualmente “ove necessario”.
Poi nella prassi giurisprudenziale “ove necessario” si è trasformato in “sempre”, l’assegno segue pedissequamente il genitore collocatario.
Prova ne sia che il caso diverso diventa una notizia.
Una domanda: è possibile pubblicare gli estremi del provvedimento?
Sarebbe interessante conoscere il genere del genitore obbligato al versamento.
Grazie
FN
sono unpo disperato.mia figlia con psicose grave.il tribunal non risponde.?
Anch’io vorrei conoscere gli estremi del provvedimento che non trovo pubblicato.
Grazie
Sarebbe possibile pubblicare gli estremi del provvedimento?
Sarebbe interessante conoscere il genere del genitore obbligato al versamento. Grazie
RC
perche in sicilia no esistono .ispezioni nei tribunal? poveri noi siamo alla fine