E’ questa la vicenda di due ragazzi pugliesi che decidevano di iscriversi ad un’università marchigiana. La madre, a questo punto, chiedeva una modifica dell’assegno di mantenimento per le intervenute esigenze dei figli.
Ebbene la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 439/16 nonostante il fatto che il trasferimento dalla Puglia alle Marche abbia comportato un aumento degli oneri economici per la famiglia, ha stabilito che il padre non deve versare un contributo maggiore al loro sostentamento.
Hanno ritenuto gli Eremellini che devono essere i due ragazzi, entrambi maggiorenni, ad abbattere coi propri redditi, anche saltuari, i costi relativi alla permanenza nella sede universitaria. Questo, in sintesi, è la motivazione alla base di questa decisione, che in parte, contrasta l’orientamento consolidata che vede un aumento del mantenimento per i figli con l’avanzare della loro età per le maggiori esigenze loro.
Anche se in tal caso è risultato decisivo per la Corte l’esistenza di una disponibilità economica, seppur minima, dei due figli.
E’ indiscutibile il fatto che «l’incremento delle spese derivanti dal trasferimento di entrambi i figli nella sede universitaria» sia compensato dalla «pur saltuaria capacità reddituale» della ragazza e del ragazzo. Entrambi hanno dimostrato di potere «incrementare le loro disponibilità finanziarie», così da «non gravare stabilmente sui genitori».
Tutto ciò, ossia le capacità dimostrate dai due figli, rende meno gravoso il «sostegno economico» familiare per i loro «studi universitari». E, di conseguenza, è logica la scelta di non rendere più pesante il «contributo» offerto dal padre.
Avv. Claudio Sansò
Coordinatore AMI NAZIONALE
Presidente AMI SALERNO
Sono separato, vivo e lavoro a Bari. Settembre 2015 mio figlio, che vive in prov. di Avellino con la madre, si è iscritto all’università a Bari e sta con me in casa. Avrei diritto ad una riduzione del mantenimento ?