Per la Suprema Corte di Cassazione il genitore non collocatario è tenuto a rimborsare le spese sostenute dalla ex per l’asilo privato delle figlie.
Il dato interessante è che il padre è tenuto al pagamento di tali somme extra anche se non concordate preventivamente.
E’ quanto stabilito dalla sesta sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 2127/2016
La Cassazione, rispetto alla tematica della preventiva concertazione tra i genitori per le spese straordinarie da sostenere per i figli, è abbastanza costante: difatti per la partecipazione alle spese straordinarie per l’educazione e l’istruzione dei figli “non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli” (cfr. Cass. n. 19607/2011). E anche “un obbligo di concertazione preventiva con l’altro genitore, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, se non adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso”.
Nell’ipotesi di rifiuto il giudice dovrà soltanto “verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.
Avv. Claudio Sansò
Coordinatore AMI Nazionale – Presidente AMI SALERNO