“Se il cittadino italiano non si converte all’Islam l’Ufficio Consolare non può rilasciare alcun certificato di nulla osta al matrimonio”. Questa è stata la risposta che ha ricevuto una coppia (un cittadino italiano ed una cittadina egiziana) dall’Ambasciata d’Egitto in Italia all’ esplicita richiesta di rilascio del sopraccitato documento, indispensabile, in tal caso, per procedere alla pubblicazione quale formalità preliminare al matrimonio.
La coppia non si è arresa ed è ricorsa alle vie legali affinché venisse loro riconosciuto il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia senza alcuna discriminazione religiosa.
Avv. Scavelli, cosa prevede la legge italiana?
Il codice civile è molto chiaro in tal senso, ai sensi dell’art. 116 c.c. lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’ Autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. Il cittadino straniero, quindi, che intenda contrarre matrimonio nel nostro Paese deve rispettare sia la legge del suo Stato di appartenenza sia la legge italiana, ciò è sancito chiaramente dal secondo e terzo comma dello stesso articolo.
Nel caso di specie dove nasce il problema?
Nel nostro caso il problema è sorto in riferimento alla legge egiziana. E’ d’uopo, in primis, precisare che, sul punto, la normativa vigente in Egitto (il c.d.“Statuto Personale”) in caso di matrimonio misto, regolamentato da un codice di leggi (denominato Qanun) che si rifà alla legge islamica della Shari’a, fonte di diritto positivo, prevede, precipuamente, che “una donna egiziana può contrarre matrimonio con un cittadino straniero a condizione che egli sia di religione musulmana”. Mentre non è vero il contrario. L’uomo egiziano può sposare anche una donna non musulmana.
A complicare oltremodo la situazione si aggiunga che tale norma non è codificata in alcun testo legislativo in quanto si rifà esclusivamente alla legge sharaitica che, come ben sappiamo rappresenta la “Legge di Dio” per i musulmani.
Dunque, tornando in Italia, in questi casi l’Ambasciata d’ Egitto, per rilasciare il “nulla osta” al proprio cittadino, chiede, oltre ai soliti certificati di nascita, residenza, stato libero ecc. anche quello di conversione all’ Islam da parte del nubendo italiano, certificato di conversione che, tra l’altro, deve obbligatoriamente esser rilasciato da un Centro islamico riconosciuto dallo stesso Ufficio Consolare.
E’ bene, inoltre, tener presente che risulta prassi consolidata e conosciuta il fatto che il predetto Ufficio, in caso di diniego del nulla osta, non rilascia alcuna certificazione attestante le motivazioni del rifiuto, comunicando solo verbalmente tale determinazione alla cittadina egiziana richiedente, violando, così facendo, il diritto di informare ed essere informati e l’obbligo di motivare un atto amministrativo.
Questa norma, dunque, rappresenta una vera e propria “camicia di Nesso” per le donne musulmane che intendono sposarsi nel nostro Paese con un cittadino italiano?
Sono le conseguenze della Shari’a che, indiscutibilmente, nega l’uguaglianza tra uomo e donna e, ancor di più la libertà religiosa nei matrimoni c.d. misti o “binazionali”.
Ma un rimedio, nel nostro Paese, per ovviare a tale ingiustizia esiste.
Come si può procedere in questi casi?
E’ fondamentale rimarcare, anzitutto, che il rifiuto del nulla osta dovuto a motivi prettamente religiosi da parte dell’ autorità competente straniera (nel nostro caso quella egiziana) risulta dichiaratamente lesivo del diritto di costituire una famiglia, del rispetto della pari dignità sociale, del diritto di libertà religiosa e del principio di libertà matrimoniale, diritti sanciti agli artt. 2, 3, 8 e 29 della nostra Carta Costituzionale.
D’altronde, le stesse convenzioni internazionali a cui il nostro Paese aderisce sanciscono con estremo vigore tale principio. Basti pensare all’ art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, al combinato disposto rappresentato dagli artt. 12 e 14 della CEDU, e non ultimo l’ art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Sulla scorta di ciò si eleva a paradigma quanto dispone l’art. 16 della Legge 218 del 1995, legge che regola il nostro diritto internazionale privato, che rappresenta una sorta di “porta d’ingresso” delle norme degli altri Stati, dove si prescrive che “La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico” e che “in mancanza si applica la legge italiana”. Quindi come si può vedere “una porta” che può anche rimanere ben chiusa per le norme che sono contrarie all’ordine pubblico italiano.
Il Tribunale di Castrovillari vi ha dato ragione?
Certo. Il Tribunale di Castrovillari con il Decreto emesso il 16.02.2016, in tempi relativamente brevi, si è allineato alla precedente pronuncia del 2011 del Tribunale di Piacenza riconoscendo che “una simile situazione di fatto si pone in violazione del diritto di libertà religiosa garantito dall’art. 8 della Costituzione e del diritto fondamentale della persona di costituire una famiglia attraverso il matrimonio liberamente contratto, garantito dall’art. 29 della Costituzione” ed ha ordinato all’ufficiale di stato civile del Comune dove le nozze si dovevano celebrare di procedere alla pubblicazione del matrimonio anche in assenza del nulla osta.
Dunque i suoi clienti potranno finalmente sposarsi?
Si, e devo ammettere che per un avvocato matrimonialista rimuovere un ostacolo che impedisce l’accesso ad un diritto fondamentale come quello del matrimonio rappresenta una grande soddisfazione così come è stato, parimenti, emozionante poter essere il primo a fare le felicitazioni alla coppia per le prossime nozze.
Buongiorno
Mi il mio nome e Camelia sono di origine rumena ho la cittadinanza italiana per naturalizzazione dal febbraio 2016.
A settembre 2018 ho sposato un cittadino egiziano tramite la Ambasciata Rumena in Cairo e al ministero degli affari esteri ,poi ho trascritto il matrimonio e legalizzato nel ambasciata italiana e poi in Italia nel comune di residenza.
Richiesto il ricongiungimento famigliare a marzo e stato respinto per motivo di ”matrimonio di comodo ”
una cosa vergogna dopo due mesi di attesa senza nemmeno chiedermi nessuna informazione riguardo al mio marito
Amo questo uomo piu della mia vita e non rinuncio a lui per nessuna ragione al mondo e farro di tutto per averlo a canto a me …
Questa gente parla e giudica senza informarsi ;razzismo puro
Se ce qualcuno che mi puo dire cosa posso fare la prego mi aiuti
Grazie mile .