Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 13506 del 2015 il Giudice non può imporre ai genitori immaturi percorsi psicoterapeutici individuali e di coppia. Infatti la Cassazione ha affermato che “la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l’imposizione , se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari”.
Ed infatti , in base a tale sentenza, tale tipo di prescrizioni viola sia il principio della libertà personale tutelato dalla Costituzione , sia l’art. 32 secondo comma della stessa , atteso che finisce per condizionare comunque le parti ad effettuare un trattamento sanitario.
Pertanto la Cassazione revoca la disposizione impartita dalla Corte di Appello di Firenze a una coppia di genitori di sottoporsi a un percorso psicoterapeutico onde realizzare la propria maturità personale, rilevando che una simile decisione non può che rientrare esclusivamente nell’ambito del loro diritto di autodeterminazione, che non può subire condizionamenti e imposizioni di qualunque sorta.
Pertanto secondo la suprema Corte , sebbene una simile prescrizione possa essere ritenuta dal Giudice come extrema ratio per aiutare la coppia a formarsi quali idonei genitori, non si può decidere di impartirla loro , a titolo di invito, ma , di fatto, a mò di un trattamento sanitario obbligatorio in difformità a quanto sancito dall’art. 32 della nostra Costituzione.
E sostiene ancora la Corte che la finalità di un simile percorso psicoterapeutico- che deve rimanere estraneo al giudizio- è quella di realizzare una crescita e maturazione personale genitoriale ed attiene esclusivamente alla sfera del diritto di autodeterminazione dei singoli genitori.
Successivamente a questa sentenza della Suprema Corte abbiamo delle sentenze di merito, sia del Tribunale di Roma che di quello di Milano che se ne discostano alquanto , cercando di fornire una interpretazione delle prescrizioni psicoterapeutiche ai genitori , che si distacchi da una mera imposizione od obbligo che li possa tacciare di anticostituzionalità.
La prima sentenza è quella del Tribunale di Milano del 15 luglio 2015 ( Pres. Servetti , Est. Rosa Muscio). Nel caso di specie una ctu aveva evidenziato che nella coppia genitoriale sussisteva una inadeguata capacità di “cogliere nel profondo le emozioni della figlia e di rispondere ad esse in maniera appropriata”, paventando che la minore si stesse evolvendo verso una struttura di personalità problematica. Per superare le criticità genitoriali e la loro situazione personologica, il Tribunale indicava al padre e alla madre della minore un percorso di supporto genitoriale .
A tal uopo il Tribunale di Milano, citando preliminarmente la sopracitata sentenza della Corte di Cassazione , onde giustificare la propria decisione difforme, sosteneva che non intendeva imporre ai genitori tale supporto, ma semplicemente li onerava di ciò, argomentando che il Collegio, nell’interesse preminente della prole, segnalava alle parti la necessità di intraprendere determinati percorsi di supporto personale anche di tipo terapeutico .
E il Tribunale ancora afferma che la libertà personale di autodeterminazione e di scelta sulla propria salute di chi è genitore incontra pur sempre un limite nel diritto del figlio minore ad una sana e consapevole crescita, diritto di rango anche questo costituzionale , garantito, altresì, da convenzioni comunitarie ed internazionali e che , quindi , il Tribunale deve tutelare.
Pertanto il Collegio sostiene che si tratta di un “invito rivolto ai genitori, che, per quanto rimesso alla libertà di scelta dell’adulto genitore, è pur sempre in funzione della tutela dell’interesse e dell’equilibrio psicofisico del figlio minore e potrà avere delle conseguenze per il genitore non responsabile tutte le volte in cui le sue libere legittime scelte si traducano in comportamenti pregiudizievoli per il figlio” E qui il tribunale di Milano cita gli articoli 337 ter c.c. e 333 c.c. per evidenziare in maniera esplicita i provvedimenti che nel caso di specie potranno essere adottati nei confronti de genitori che non ottemperino all’invito effettuato dal Collegio giudicante.
Una successiva pronuncia della prima sezione civile del Tribunale di Roma del 13 novembre 2015 ( Pres. Mangano, rel. Galterio) prescrivendo un percorso terapeutico ad una coppia genitoriale problematica, dichiara che la prescrizione terapeutica si traduce nel caso di specie nell’unico strumento disponibile da parte del giudice per il superamento della conflittualità genitoriale , affinché sia garantita l’equilibrata crescita del minore, nel rispetto del suo diritto alla bigenitorialità. Sostiene il Tribunale che, benché sia consapevole del diverso orientamento della Cassazione , non crede che tale disposizione sia in contrasto con i dettami costituzionali , atteso che si tratta di un “onere” e che pertanto , essendo prevista nell’interesse dello stesso onerato, non è obbligatoria ed è priva di conseguenze sanzionatorie personali , nel caso in cui rimanga inattuata, “ricadendone semmai gli effetti sul regime di affido..”nell’interesse preminente di una sana crescita del minore.
Recentissimo è poi il decreto del Tribunale di Milano sez. IX dell’11 marzo 2017 ( Pres. Amato , est. G. Buffone). Con tale provvedimento viene prescritto alla coppia genitoriale un percorso di sostegno e di cura nell’esclusivo interesse della figlia minore. Nel caso che ci occupa la bambina aveva assunto come proprio il pensiero materno dicotomico, dove sul padre veniva riversata ogni colpa, mentre la madre era esente da ogni responsabilità.
Assume il Collegio “la situazione attuale di figlia può ricondursi anche alla attuale situazione della madre, la quale all’esito degli accertamenti , è emerso accusare un deficit di mentalizzazione e una distorta lettura della realtà. Causa centrale del rifiuto della bambina e dell’immagine rigidamente negativa che figlia ha del padre è la madre che , consciamente o inconsciamente, ha inevitabilmente e costantemente trasmesso alla figlia i propri distorti convincimenti negativi, paurosi e pericolosi sulla figura paterna..” E allora il Tribunale afferma che è necessario procedere a prescrizioni psicoterapeutiche e di sostegno per i due genitori. A tal uopo , citando la sentenza della Corte di Cassazione del 2015 che ha sostenuto essere inammissibili le prescrizioni rivolte ai genitori, nonché le sopracitate sentenze di merito del Tribunale di Milano e di quello di Roma, alle quali ultime aderisce il Collegio giudicante, afferma che la libertà di autodeterminazione e di scelta sulla salute del genitore, sebbene afferenti a diritti di rango costituzionale, trovano però il limite nel diritto del minore ad un percorso di sana e matura crescita, anche questo diritto di rango costituzionale , altresì tutelato da convenzioni comunitarie ed internazionali e che è “compito del tribunale in ogni caso assicurare attraverso provvedimenti incidenti sull’esercizio e/o sulla titolarità della responsabilità genitoriale. Ciò nella misura in cui interventi di supporto anche di tipo terapeutico potrebbero consentire, se seguiti , ad uno o ad entrambi i genitori di superare le proprie fragilità e criticità personali e di conservare integra la propria responsabilità genitoriale”.
Anche tale decreto, come i due precedenti provvedimenti di merito citati, fa rilevare che si tratta comunque di un invito e non di un obbligo imposto alla coppia genitoriale, però si sottolinea che , sebbene sia un invito giudiziale rimesso alla libertà di scelta del genitore, è pur sempre finalizzato all’equilibrio psicofisico e all’interesse preminente del figlio minore e, pertanto, può avere serie conseguenze per il genitore che non accoglie tale invito tutte le volte in cui le sue “libere legittime scelte si traducano in comportamenti pregiudizievoli per il figlio “ , con tutte le conseguenze ex artt, 337 ter c.c. e 333 c.c..
In particolare la madre alienante veniva invitata ad effettuare interventi di supporto psicologico –psichiatrico ,oltre che di supporto alle genitorialità insieme con l’altro genitore, al fine di eliminare la dispercezione delle realtà che aveva e prendere così coscienza delle proprie difficoltà personali e dei distorti convincimenti sull’ex coniuge, dando così una realistica lettura alla minore della figura paterna . In difetto, la figlia minore, già affidata al comune di residenza, sarebbe stata collocata dall’ente affidatario in ambiente protetto e tolta alla madre.
Orbene una riflessione sorge spontanea: certamente è lodevole il fine ultimo dell’interesse preminente dei minori quale principio motore che conduce a disporre per i genitori un percorso psicoterapeutico, ma ci si domanda se poi tale obiettivo in verità si raggiunga sul serio, atteso che i genitori intraprendono tale iter spesso, senza esserne motivati ,ma solo perché sollecitati dal Tribunale, temendo di perdere l’affidamento, il collocamento della prole se non addirittura l’esercizio della responsabilità genitoriale.
E poi , anche motivato dall’interesse preminente dei minori, sia che sia invito, onere, o altro, in ultima analisi, nella sostanza, tale prescrizione dai genitori viene vissuta e sentita sempre come un obbligo sotto minaccia della sanzione di perdere il collocamento o l’affidamento della prole e, pertanto, in concreto , diventa l’impartizione di una sorta di trattamento sanitario obbligatorio in difformità dell’art. 32 secondo comma della nostra Costituzione.
Come sostiene la Cassazione il percorso di maturazione personale dei genitori e la loro assunzione di responsabilità consapevole in tanto potrà aversi in quanto liberamente avviata , affidata al loro diritto imprescindibile di autodeterminazione; se non sarà intrapreso liberamente, raramente potrà condurre a risultati positivi ed efficaci nel tempo.
Avv. Margherita Corriere
Presidente Sez. Distrettuale AMI di Catanzaro