SE IL FIGLIO SI OPPONE, IL RICONOSCIMENTO DI PATERNITA’ E’ ESCLUSO.

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SE IL FIGLIO SI OPPONE, IL RICONOSCIMENTO DI PATERNITA’ E’ ESCLUSO.

Cassazione Civile, sez.I, sentenza 27/03/2017 n. 7762

Nel procedimento relativo al riconoscimento del figlio, l’audizione del minore risulta avere un importanza determinante non solo ai fini dell’accertamento in itinere, ma anche, se non soprattutto, al fine di assicurare lo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale del minore, così come descritto dalla Suprema Corte.
Appare chiaro che l’audizione non può essere relegata a mero adempimento formale, ma deve essere considerata la principale fonte di convincimento del giudice, “tanto che la sua omissione determina un vizio nel procedimento”, precisa la Corte.
Pertanto, dopo aver saggiato positivamente la capacità di discernimento del minore( che nella fattispecie interessava un’adolescente matura, consapevole della sua condizione, in grado di interagire adeguatamente con l’interlocutore e di rispondere in maniera ponderata alle domande), la manifestata e decisa opposizione al riconoscimento da parte del figlio deve essere valutata, in concreto,  dal giudice al  fine di addivenire ad una decisione che tenga realmente conto del contesto relazionale e che conduca, pertanto, alla concreta realizzazione dell’interesse del minore.
Occorre operare-chiarisce la Suprema Corte -un “bilanciamento fra l’esigenza di affermare la verità biologica, anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini, con l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia.”
Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2017, n. 7762; Dogliotti Presidente – Campanile Relatore

FATTO
1. Con sentenza in data 18 maggio 2010 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda proposta da W.M. nei confronti della sig.ra D.B.C.A., intesa ad ottenere l’autorizzazione, sostitutiva del consenso della convenuta, che lo aveva negato, al riconoscimento della figlia naturale della coppia, D.B.A., nata a (OMISSIS).
2. Accertata la paternità biologica dell’attore, veniva rilevato che il riconoscimento corrispondeva all’interesse della minore, non essendo al riguardo ostativi né i precedenti contrasti fra i genitori, esclusa per altro la prova certa di un comportamento lesivo dell’attore nei confronti della madre della minore, nè il parere, risultante da una consulenza prodotta dalla convenuta, circa l’insussistenza di idonea capacità genitoriale in capo al W., formulato su base esclusivamente documentale.
3. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4607 del 2011, pronunciando sul gravame proposto dalla D.B., confermava la decisione di primo grado.
4. Con sentenza del 24 dicembre 2013, n. 28645, questa Corte cassava detta decisione, in relazione alla violazione del principio, disatteso dalla corte distrettuale, inerente alla necessità dell’ascolto della minore.
5. Svoltosi il giudizio di rinvio, nel quale si procedeva, previa nomina, da parte del Collegio, di un curatore speciale della minore, all’audizione della stessa, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha affermato che il riconoscimento da parte del W. corrispondeva all’interesse della minore, sia per i vantaggi normalmente connessi alla bigenitorialità, sia per l’arricchimento sotto il profilo affettivo derivante dal rapporto con il genitore, che nel frattempo aveva costituito un nucleo familiare, con due figli, in (OMISSIS), sia per l’assenza di elementi ostativi, da identificarsi con il pericolo di un serio pregiudizio allo sviluppo psicofisico della minore. Sotto tale profilo è stato rilevato che l’accanimento con il quale il W. – la cui paternità risultava dalle prove genetiche svolte nel primo grado del giudizio – aveva intrapreso varie azioni giudiziarie in relazione alla vicenda in esame, poteva interpretarsi come la manifestazione del desiderio di stabilire una relazione giuridica e affettiva con la figlia, laddove le risalenti condotte violente nei confronti della D.B. non erano significative di una personalità violenta e aggressiva. Né poteva assumere rilievo la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il W. negli (OMISSIS) per ragioni di natura fiscale, laddove la situazione psicopatologica denunciata non aveva il requisito dell’attualità, essendo stata prodotta dalla madre una relazione non attendibile, in quanto l’esperto che l’aveva redatta non aveva mai esaminato il padre.
6. L’interesse della minore al riconoscimento non poteva essere escluso sulla base delle sue dichiarazioni, di segno contrario, rese in sede di audizione, da attribuirsi ad informazioni errate sulle condotte paterne ed al timore di turbare l’attuale situazione familiare.
E’ stata infine esclusa la necessità di una consulenza psicologica sulla personalità del W., in quanto una valutazione dell’effettiva capacità genitoriale dello stesso era riservata alla successiva applicazione del regime di affido e all’esercizio delle relative facoltà.
7. Per la cassazione di tale decisione la D.B. propone ricorso, affidato a sette motivi, illustrati da memoria, cui il W. resiste con controricorso.
DIRITTO
1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 80, 101 e 102 c.p.c., nonchè dell’art. 24 Cost., la ricorrente sostiene la nullità della nomina del curatore speciale,  riservata alla competenza del presidente del tribunale, del minore da parte del collegio.
1.1. Con il secondo mezzo la violazione delle norme sopra indicate, per la medesima ragione, viene prospettata in relazione all’art. 360 c.p.c..
2. Le censure esposte, da esaminarsi congiuntamente, in quanto intimamente correlate, sono infondate.
2.1. Premesso invero, che nessun rilievo risulta avanzato in merito alla fase processuale in cui è stato rilevato il conflitto di interessi fra la madre e la minore, deve richiamarsi il principio, di recente affermato da questa Corte e condiviso dal Collegio (Cass., 13 aprile 2015, n. 7362), secondo cui allorquando l’esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all’art. 50 bis c.p.c.) della causa pendente, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all’art. 80 c.p.c..
3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 250 c.c., comma 4, per non essere stata adeguatamente apprezzata la volontà contraria al riconoscimento espressa dalla minore in sede di audizione.
3.1. Con la quarta censura la violazione della norma sopra indicata viene prospettata in relazione all’affermazione della corte distrettuale concernente la sussistenza – in astratto di un interesse del minore al riconoscimento, anche in assenza del riscontro della sua effettiva sussistenza.
3.2. Il quinto mezzo attiene ancora alla violazione dell’art. 250 c.c., comma 4, sotto il profilo della necessità della valutazione dell’interesse del minore al riconoscimento, anche in considerazione della personalità del richiedente.
3.3. Con il sesto motivo, denunciandosi violazione dell’art. 2697 c.c. e del principio di non contestazione, si afferma che erroneamente nella sentenza impugnata le circostanze dedotte dalla ricorrente circa le violenze e le lesioni subite ad opera del sig. W., il quale per tali fatti avrebbe anche subito un arresto, vengono considerate irrilevanti, in quanto non provate con certezza, ancorché tali allegazioni non siano state ritualmente contestate.
4. I motivi sopra indicati, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono.
5. La corte distrettuale, richiamando risalenti arresti di legittimità, ha affermato che, in assenza di motivi gravi e irreversibili, pregiudizievoli per lo sviluppo del minore, il mancato riscontro di un interesse del minore al riconoscimento non sarebbe ostativo all’accoglimento della relativa domanda avanzata dal genitore biologico.
In tale modo risulta violato in principio secondo cui, come affermato da questa Corte (in tal senso, già Cass., 25 maggio 1982, n. 3118) e dalla prevalente dottrina, il riconoscimento deve essere effettivamente rispondente all’interesse del figlio, dovendosi in ogni caso considerare superato l’orientamento, al quale la sentenza impugnata sembra aderire, secondo cui il secondo riconoscimento costituisce, in linea di principio, un vantaggio per la prole.
Come ribadito di recente in materia di filiazione, il quadro normativo attuale, come interpretato dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti, impone un bilanciamento fra l’esigenza di affermare la verità biologica, anche in considerazione delle “avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini” (così Corte cost. 12 gennaio 2012, n. 7) con l’interesse alla stabilità dei rapporti familiari, nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identità non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia.
Tale bilanciamento, traguardato nell’ottica dell’interesse superiore del minore, non può costituire il risultato di una valutazione astratta: in proposito deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte in merito alla necessità di un accertamento in concreto dell’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di una sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass., 23 settembre 2015, n. 18817; Cass., 8 novembre 2013, n. 25213; Cass., 19 ottobre 2011, n. 21651; Cass., 27 giugno 2006, n. 14840; Cass., 30 maggio 1997, n. 4834; Cass. 24 settembre 1996, n. 8413).
6. In tale quadro l’audizione del minore assume un particolare rilievo: già nella sentenza che disponeva il giudizio di rinvio questa Corte aveva posto in rilievo che nella previsione dell’art. 250 c.c., è considerata “la prima fonte del convincimento del giudice”; di conseguenza “deve essere disposta d’ufficio e la sua omissione determina un vizio del procedimento”.
Veniva altresì rilevato che, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, la necessità dell’audizione “costituisce il portato della priorità, nell’ambito della sempre più affermata esigenza dell’audizione del minore in tutti i provvedimenti che lo riguardano (art. 155-sexies c.c.), dell’interesse del figlio minore che non abbia compiuto i sedici anni (ora quattordici), nel procedimento previsto dall’art. 250 c.c., comma 4, al riconoscimento della paternità naturale, come complesso dei diritti che a lui derivano dal riconoscimento stesso, ed in particolare, del diritto all’identità personale nella sua precisa ed integrale dimensione psico-fisica (Cass., 5 giugno 2009, n. 12984)”.
6.1. Mette conto di aggiungere che l’esigenza di attribuire rilievo, ai fini del convincimento, a quanto emerso in sede di audizione, deve essere maggiormente avvertita alla luce delle modifiche introdotte all’art. 250 c.c. con la L. 10 dicembre 2012, n. 219, ove si consideri che, ai sensi del novellato comma 2 detta norma, “il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso”, il quale, a differenza del rifiuto del consenso da parte dell’altro genitore, non comporta alcuna successiva valutazione in sede giudiziale.
Ne consegue che una volta valutata positivamente la capacità di discernimento della figlia (nella specie la corte di appello ha affermato che “la minore è apparsa un’adolescente matura, consapevole della sua condizione, in grado di interagire adeguatamente con l’interlocutore e di rispondere in maniera ponderata alle domande), il risultato dell’audizione della figlia, che si è opposta decisamente al riconoscimento, avrebbe dovuto essere apprezzato nel contesto della valutazione, in concreto, del suo interesse a realizzarsi nel contesto delle relazioni affettive che consentano uno sviluppo armonico della sua identità sotto il profilo psichico, culturale e relazionale. La minimizzazione delle dichiarazioni della giovane, ancor più grave in presenza del giudizio di maturità pur espresso nella sentenza impugnata, finisce per rendere l’audizione un adempimento meramente formale, così frustrando le ragioni dell’ineludibile attività posta a garantire le esigenze poste in evidenza dalla Corte costituzionale nella nota decisione n. 83 del 2011, nonché nella successiva ordinanza n. 301 dello stesso anno.
Giova ribadire (cfr. Cass., 7 ottobre 2014, n. 21101, in motivazione) che l’imprescindibilità dell’audizione, nei termini sopra delineati, non solo consente di realizzare la presenza nel giudizio dei figli, in quanto parti “sostanziali” del procedimento (Cass., 21 ottobre 2009, n. 22238), ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto.
Naturalmente le valutazioni del giudice, in quanto doverosamente orientate a realizzare l’interesse del minore, che può non coincidere con le opinioni dallo stesso manifestate, potranno in tal caso essere difformi (v. anche Cedu 9 agosto 2006, in ric. n. 18249/02): al riguardo si ritiene sussistente un onere di motivazione direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al minore stesso (Cass., 17 maggio 2012, n. 7773).
7. Il prioritario interesse del minore va in ogni caso contemperato con il diritto del genitore che trova tutela nell’art. 30 Cost. e che può essere sacrificato soltanto in presenza del rischio della compromissione dello sviluppo psicofisico del minore (Cass. 3 febbraio 2011, n. 2645; Cass., 3 gennaio 2008, n. 4; Cass., 11 gennaio 2006, n. 395): a tale valutazione globale, da effettuarsi, come già indicato, sulla base delle concrete emergenze di ogni singola vicenda processuale, non si sottrae il vaglio della personalità del richiedente (Cass., 16 novembre
2005, n. 23074), nella misura in cui rifluisce con l’esigenza di uno sviluppo equilibrato del figlio.
7.1. Sotto tale profilo deve esprimersi un giudizio di fondatezza anche in merito alle censure mosse, con il settimo motivo, alle perplessità manifestate nella sentenza impugnata in merito alla veridicità dei fatti dedotti dalla D.B. in merito alla condotta violenta e gravemente lesiva dell’attore, oggetto di specifiche deduzioni (opportunamente trascritte nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) e non contestate se non nei termini generici che emergono anche dalle trascrizioni riportate nel controricorso. Vale bene ribadire, in proposito, che, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., la parte è tenuta, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione ” a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte abbia omesso di elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass., 6 ottobre 2015, n. 19896).
8. L’ultimo motivo, attinente al regolamento delle spese processuali, rimane all’evidenza assorbito.
9. L’impugnata sentenza va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra indicati. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Avv. Mina Ratano

AMI LECCE

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