Con decreto n. 2970/2017 R.G. V.G. del 17.05.2017 il Tribunale di Lecce – Ufficio del Giudice Tutelare – i due minori;pone un interessante principio di diritto circa il prevalente interesse dei figli minori ad intrattenere un rapporto stabile con il padre rispetto al diritto di questi di libera circolazione (diritto garantito ex art. 16 Cost).
Il provvedimento prende le mosse dal ricorso promosso dal padre dei due minori volto ad ottenere il rilascio del rinnovo del proprio passaporto giustificando tale istanza per “motivi di lavoro”. Genericamente il padre asseriva di non avere una stabile residenza in Italia tant’è che in udienza riferiva addirittura “sono irreperibile all’anagrafe” e di viaggiare soprattutto all’estero senza però riuscire a dare alcuna concreta giustificazione circa le modalità di spostamento ed in quali paesi sarebbe in concreto andato a lavorare.
A tale richiesta si opponeva la madre dei due minori giustificando il proprio diniego sul reale pericolo che il padre, già inadempiente ai propri doveri di mantenimento (l’uomo era già stato condannato dal Tribunale Penale di Lecce ad otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 570 c.p. “violazione degli obblighi di assistenza familiare”), volesse il rinnovo del passaporto non per esigenze lavorative ma per trasferirsi definitivamente all’estero dove creare un nuovo nucleo familiare con la nuova compagna peraltro già in attesa di un figlio e far perdere così definitivamente le proprie tracce come tante volte già minacciato.
Ebbene, dovendo effettuare dunque un delicato e complesso “giudizio di bilanciamento” tra due diritti costituzionalmente garantiti quale quello della libera circolazione delle persone ed il diritto dei figli minori ad avere un rapporto stabile e continuativo con i propri genitori, ancorchè separati, il Giudice Tutelare Dr.ssa F. Capone ha ritenuto di dover riconoscere quale diritto prevalente quello dei due piccoli minori che nel caso di specie, stante l’assoluta incertezza delle informazioni fornite dal padre anche in udienza, non sarebbe adeguatamente garantito e tutelato qualora si autorizzasse il rilascio del suo passaporto.
Per tali motivi è stata emessa una pronuncia di rigetto dell’istanza ex art. 3 lett. A-B, L. n. 1185/1967 presentata dal padre.
Avv. Laura Manta
Direttivo AMI Lecce