Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13/05/2016) 31-05-2016, n. 23010
Separazione personale dei coniugi – Parziale versamento dell’assegno di mantenimento – Violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 comma 2, n. 2 c.p. – Accertamento della sussistenza di un effettivo stato di bisogno.
Affinché si affermi la penale responsabilità ex art. 570 comma 2 n. 2 del coniuge separato, il quale abbia temporaneamente ridotto gli importi delle somme da versare a titolo di mantenimento, è necessario che si accerti l’effettività dello stato di bisogno della moglie e dei figli minori, da tenere distinto dall’obbligo di mantenimento e individuato in quanto è necessario per la sopravvivenza.
Commento
La pronuncia che si segnala in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare – reato previsto dall’art. 570 c.p. – riveste particolare importanza poiché pone in discussione un orientamento giurisprudenziale tradizionale, che riteneva di doversi considerare presunto lo stato di bisogno, ai fini della configurabilità del reato in esame, in presenza di figli minori destinatari del versamento dell’assegno di mantenimento da parte del coniuge separato al coniuge affidatario.
Breve sintesi dei fatti di causa
La vicenda riguarda un padre di due minori condannato alla pena di due mesi di reclusione e duecento euro di multa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p. comma 2 n. 2 (secondo cui le pene di cui all’art. 570 c.p. comma 1 si applicano a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa) per essersi sottratto ai suoi doveri, riducendo l’importo dell’assegno di mantenimento mensile da quattromila a ottocento euro, per un arco temporale di sette mesi, privando così, secondo l’accusa, dei mezzi di sussistenza i figli minori destinatari del versamento.
Si giunge dinanzi al giudice di legittimità, ove – per quanto in sede interessa – viene mossa censura da parte dell’imputato, motivando nel senso di un erroneo riconoscimento ad opera della Corte d’appello dello stato di bisogno della moglie e dei figli minori, nonché della concreta possibilità di adempimento da parte dell’imputato stesso. In merito a siffatto motivo, la Corte di Cassazione ritiene fondata l’impugnazione e annulla con rinvio la sentenza di secondo grado.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto che “il grave disagio ed effettivo stato di bisogno” di moglie e figli, a cui hanno fatto riferimento sia il Tribunale che la Corte d’appello, riportando semplicemente alcune massime della Corte di Cassazione in ordine allo stato di bisogno, alla presunzione di esso in caso di figli minori, nonché all’ininfluenza di versamenti e corresponsioni di denaro da parte di familiari, non è supportato dai dati di fatto accertati. Tali sono: il rilievo economico della somma comunque versata dall’imputato, il limitato arco temporale del ridotto adempimento (solo pochi mesi) e la disponibilità da parte della ex moglie di una discreta somma di denaro (circa venticinquemila euro). Queste circostanze depongono, al contrario, per una sostanziale inesistenza di un effettivo stato di bisogno dei destinatari del versamento, da tenere distinto dall’obbligo di mantenimento ed individuato in quanto è necessario per la sopravvivenza. In altri termini, affinché si affermi la penale responsabilità dell’imputato è necessario che si accerti l’effettività dello stato di bisogno della moglie e dei figli minori dello stesso, durante il ristretto periodo temporale del parziale versamento ad opera del soggetto obbligato.
Come già innanzi accennato, la sentenza in esame si discosta dall’impostazione giurisprudenziale tradizionale, secondo la quale in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare la minore età dei figli costituisce in re ipsa una condizione di bisogno, cui consegue l’obbligo per i genitori di assicurare i mezzi di sussistenza, non venendo meno tale obbligo neppure qualora al sostentamento del minore provveda l’altro genitore o un terzo (così Cass. pen., Sez. VI, 28 gennaio 2015 n. 18749; Cass. pen., Sez. VI, 20 novembre 2014 n. 53607). Secondo tale giurisprudenza, la mera inosservanza dell’obbligo di versare l’assegno fissato dal giudice in sede di separazione costituisce condotta rilevante ai sensi dell’art. 570 comma 2 c.p., anche nell’ipotesi in cui l’inadempimento sia stato solo parziale e indipendentemente dalla circostanza che tale inosservanza abbia comportato il venir meno dei mezzi di sussistenza per il beneficiario del contributo economico.
Una breccia in questo orientamento era già stata segnata da una sentenza del 2014 (Cass. pen., Sez II, 4 novembre 2014 n. 46854), secondo la quale “ai fini della consumazione del reato di cui all’art 570 comma 2 n. 2 c.p. il giudice penale deve accertare l’assenza dei mezzi di sussistenza in capo ai beneficiari dell’erogazione. Tale accertamento è indipendente da quanto stabilito dal giudice in sede civile e, pertanto, l’assenza dei mezzi di sussistenza non può essere dedotta semplicemente dal mero inadempimento della corresponsione individuata dal giudice civile”.
La pronuncia in commento si è posta sulla scia della succitata decisione, reputando in particolare che – almeno in presenza di adempimenti parziali da parte del genitore obbligato – dovrà procedersi alla valutazione dell’effettiva ricorrenza dello stato di bisogno per l’affermazione della responsabilità penale ex art. 570 comma 2 n. 2 c.p., specificando tale principio anche nell’ipotesi – quale ai fatti di causa – della presenza di figli minori.
A completamento, si ritiene valga la pena soffermare brevemente l’attenzione sulla differenza tra la fattispecie di cui all’art. 570 c.p. e quella ex art. 12 sexies l. n. 898/1970; quest’ultima si configura per il semplice inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto. La fattispecie di cui all’art. 570 c.p. richiede, invece, la sussistenza di tale condizione per la configurabilità del reato ivi previsto. Non è, in altri termini, equiparabile – alla luce anche della formulazione letterale delle disposizioni citate – il fatto penalmente sanzionato e l’inadempimento civilistico, poiché la norma di cui all’art. 570 c.p. non fa riferimento a singoli mancati o ritardati pagamenti, bensì ad una condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto intende specificamente sottrarsi all’assolvimento degli obblighi imposti con la separazione (Cass. pen., Sez. VI, 9 novembre 2012 n. 43527). Da ciò deriva che il reato non può ritenersi automaticamente integrato con la violazione della corrispondente normativa civile e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale deve valutarne in concreto la gravità, ossia l’attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norma tende ad evitare.
Occorre, infine, ricordare che tuttavia, pur senza integrare la specifica figura di reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’inadempimento può essere ad ogni modo rilevante sul piano civilistico. Non può certamente pervenirsi all’arbitraria affermazione dell’esistenza di un diritto all’autoriduzione dell’assegno di mantenimento, dovendo la parte, in ogni caso, rivolgersi al giudice civile per ottenere eventuali revisioni dell’importo. Diversamente, il soggetto inadempiente potrebbe essere destinatario, su istanza, di uno dei provvedimenti previsti dalla legge per il caso di inadempienza o violazione in materia di responsabilità genitoriale in sede civile (ad esempio sequestro di parte dei beni o somme dell’obbligato ex art. 156 c.c. ed art. 8 ult. comma l. n.898/ 1970 o ordine di pagamento diretto dal datore di lavoro o altri soggetti terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all’obbligato).
Avv. Anna Monia Cosma – AMI LECCE