Con sentenza della Cassazione n. 25166/17 del 24.10.2017 gli ermellini hanno chiarito che nel caso di riduzione dell’assegno di mantenimento, ottenuta a seguito di una pronuncia di modifica, la decorrenza della diminuzione dell’assegno decorre dal momento della pubblicazione della sentenza che ne varia la misura. Non è quindi possibile chiedere il rimborso di quanto percepito dal titolare durante l’iter della causa.
Si avrà la portata retroattiva, per il solo assegno di mantenimento al coniuge, soltanto se è dimostrato che l’evento che modifica le condizioni reddituali dei coniugi si è verificato prima della proposizione del ricorso (Cass. ord. 10787/17 del 3.05.2017).
Avv. Claudio Sanso’
Presidente AMI Salerno – Coordinatore AMI Nazionale