Con l’ordinanza n. 25074/2017 del 23 ottobre 2017 i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso di un uomo che aveva chiesto la revoca dell’assegno di mantenimento attribuito in favore della ex moglie. L’ex coniuge aveva intrapreso l’azione giudiziale partendo dal presupposto che la ex consorte avesse intrapreso una convivenza con un nuovo partner.
I giudici della Suprema Corte hanno chiarito che la domanda non fosse fondata in quanto nel corso del giudizio di merito non era stata provata la circostanza la nuova relazione intrapresa dalla moglie avesse i connotati di una famiglia di fatto, tale da legittimare il venir meno dell’assegno.
La Corte, ratificando la decisione di secondo grado, ha precisato che “la dimostrazione dell’instaurazione da parte del coniuge beneficiario di un nuovo rapporto familiare che assuma i suddetti connotati spetta, in linea di principio, al coniuge onerato, come fatto estintivo del diritto all’assegno divorzile”.
Avv. Claudio Sansò
Presidente AMI Salerno – Coordinatore AMI Nazionale