La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16978 del 2006, ha sancito il principio secondo il quale non costituisce ostacolo al riconoscimento della sentenza straniera, per quanto riguarda il rispetto del principio dell’ordine pubblico, la circostanza che il diritto straniero non preveda che il divorzio debba essere pronunciato solo dopo che siano trascorsi 3 anni dalla separazione personale dei coniugi.
La Corte di Cassazione, con una sentenza del 2004 (n. 10378), aveva già chiarito che la sentenza straniera rispetta il requisito dell’ordine pubblico nel momento in cui il procedimento di divorzio dello Stato estero (nella specie il New Jersey) si basa su di un rigoroso accertamento condotto nel rispetto dei diritti di difesa delle parti, sulla base di prove non evidenzianti dolo o collusione delle parti stesse e sull’’irrimediabile disfacimento della comunione familiare. Quest’ultimo requisito è l’unico inderogabile presupposto richiesto delle varie ipotesi di divorzio, disciplinate dall’art. 3 L. 898/1970. Il Giudice italiano non può, pertanto, rifiutare il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato il divorzio con procedure, o per ragioni e situazioni, diverse da quelle contemplate dalla legge nazionale, bensì potrà non recepire tale provvedimento nel caso in cui la sentenza straniera abbia omesso di accertare il venir meno della comunione di vita e di affetti in cui si sostanzia l’istituto matrimoniale.
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