La Corte di Cassazione, con ordinanza 24 agosto 2018, n. 21178 (Prima sezione), ha nuovamente sancito che nell’ambito dei procedimenti familiari non si seguono la regole generali sull’onere della prova, ribadendo che rientra tra i poteri d’ufficio del giudice istruttore quello di ordinare mezzi istruttori per finalità pubblicistiche attinenti alla tutela dell’interesse preminente del minore.
Tali poteri istruttori hanno valenza sia rispetto alla quantificazione dell’importo dell’assegno di mantenimento per i figli, sia rispetto alla necessaria audizione del minore nei giudizi relativi a provvedimenti che lo riguardano, laddove il giudice può ritenere la stessa inopportuna qualora contrasti con il superiore interesse del fanciullo.
Avv. Claudio Sansò
Presidente AMI Salerno / Coordinatore Nazionale
La moglie legalmente separata può e se si, come, chiedere all’agenzia delle entrate il reddito imponibile dell’ ex-coniuge e senza intervento di un legale?