FIGLI NATURALI:DI CHI E’ LA COMPETENZA?

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 Il Tribunale di Monza ha presentato istanza di regolamento di competenza dopo essere stato investito di una questione inerente l’affidamento di minore nato fuori dal matrimonio a seguito di ricorso già respinto dal Tribunale per i Minorenni di Milano, dichiaratosi funzionalmente incompetente, riproposto innanzi al giudice monzese.


 


La sez.IV, Presidente relatore dr. Calabrò, (che si era già pronunciata in proposito con la Sentenza 29 giugno 2006) ritiene che la novella introdotta con la L. 54/2006 abbia inteso uniformare la disciplina sostanziale nei rapporti genitori/figli, evitando la discriminazione tra figli legittimi e figli naturali. Ma tale novella nulla innova in tema di competenza processuale:l’art. 38 disp. att. c.c., che attribuisce l’esclusiva competenza funzionale al Tribunale per i Minorenni, non può non ritenersi implicitamente abrogato ed anzi il tenore letterale dell’art.4, 2° comma della L.54/2006 richiama l’applicabilità della novella riferendosi ai “procedimenti” relativi ai figli di genitori non coniugati, mostrando l’intenzione di voler conservare i modelli processuali vigenti e le rispettive discipline.


 


Anzi, la circostanza che il giudice chiamato a decidere sull’affidamento condiviso debba contestualmente fissare anche “la misura e modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione ed all’educazione dei figli” e che l’art.155, 2° comma c.c. applicabile alle unioni di fatto in crisi, preveda l’adozione di “ogni altro provvedimento relativo alla prole”, fa ritenere che non sia più proponibile il precedente sdoppiamento di competenze tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario, sicchè anche le determinazioni di ordine economico dovranno, d’ora in poi, essere adottate dal giudice minorile nell’ambito dei rapporti di sua competenza.


 


 

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