La Suprema Corte con l’ordinanza n. 25604 del 12 ottobre 2018 ha ribadito il principio che l’assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio ovvero un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole, ma è esclusivamente condizionata alla salvaguardia dei figli, siano essi minorenni o maggiorenni ma non indipendenti economicamente.
L’abitazione familiare deve essere garantita preferibilmente al genitore che vive stabilmente con i figli e soltanto in questo caso, altrimenti vi sarebbe una palese violazione dell’art. 336 sexies c.c.
Avv. Claudio Sansò
Presidente AMI Salerno – Coordinatore nazionale