Con l’ordinanza n. 651 del 14 gennaio 2019 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi delle problematiche connesse al riconoscimento del diritto all’assegno divorzile in capo al coniuge più debole ed alla sua quantificazione.
La Suprema Corte ha ribadito che:
- Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive; La valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, va considerata secondo il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto, riconoscendo il ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
La Corte ha ricordato, altresì, che “la valutazione in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento a favore dell’altro coniuge non può che essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poichè in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto ed ad esso rapporta ogni possibilità di spesa“.
Avv. Claudio Sansò
Presidente AMI SALERNO – Coordinatore Nazionale